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Accesso civico 'generalizzato'

In questa sezione sono disponibili i dati come indicato all'art.5 , c.2 del D.Lgs 33/2013

Il D.lgs. 25 maggio 2016, n.97, art. 6 prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione dei supporti materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati.

La modulistica utilizzabile per l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ed una breve descrizione di tale istituto giuridico sono riportati al seguente link:

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti o di diniego totale o parziale dell’istanza, il richiedente può esperire i rimedi elencati al predetto link.

Struttura che aggiorna i contenuti:: RPCT-SPCTU (Staff Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e URP)

Ultimo aggiornamento

19-06-2023 11:58

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