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Accesso civico 'semplice'

In questa sezione sono disponibili i dati come indicato all'art.5 c.1 del D.Lgs 33/2013/art. 2 c.9-bis legge 241/90

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è stato introdotto nell'ordinamento italiano il diritto di accesso civico che prevede, a fronte di un obbligo normativo per la pubblica amministrazione di pubblicare sul proprio sito web documenti, informazioni o dati, il diritto per chiunque di richiedere tali pubblicazioni, nel caso in cui siano state omesse.

Il diritto di accesso civico e la conseguente richiesta di pubblicazione alla pubblica amministrazione riguarda soltanto documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione sia resa obbligatoria da una norma di legge o da altra fonte normativa e non uno strumento con cui ottenere informazioni di altro tipo che possono, comunque, essere reperite o richieste presso gli uffici interessati o presso l'URP.
Le richieste di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 non rientrano nell'accesso civico (per informazioni rivolgersi all'URP).

La modulistica utilizzabile per l’esercizio del diritto di accesso civico semplice ed una breve descrizione di tale istituto giuridico sono riportati al seguente link:

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti o di diniego totale o parziale dell’istanza, il richiedente può ricorrere al Direttore  f.f. Area Tecnica e Gestionale cui spetta il potere sostitutivo, utilizzando l’apposito modulo pubblicato al predetto link.

Struttura che aggiorna i contenuti:: RPCT-SPCTU (Staff Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e URP)

Ultimo aggiornamento

19-06-2023 11:57

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