Vai al contenuto

Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA

Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti enunciati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla parte II, titolo III-bis.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale, in virtù della sua stessa natura, sostituisce le seguenti autorizzazioni:

  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203).
  • Autorizzazione allo scarico (decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
  • Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27).
  • Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28).
  • Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
  • Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5).
  • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9). (Si noti che l'attività non e' di per sé soggetta al D. Lgs. 59/2005, ma può essere oggetto di autorizzazione integrata ambientale nei casi sia tecnicamente connessa ad una attività IPPC).
  • Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione. Ai sensi dell'art. 5, comma 14, il presente allegato II e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

In genere la durata dell’AIA, secondo quanto introdotto dal D. Lgs. 46/2014,  è di 10 anni con qualche eccezione come schematizzato nella seguente tabella:

 
CONDIZIONI DURATA AIA
1 In assenza delle condizioni sottoesposte 10 anni
2 Se l’impianto è certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 12 anni
3 Se l’impianto è registrato ai sensi del Regolamento CE n 1221/2009 (EMAS) 16 anni
4

Se si verificano le seguenti condizioni:

a) l'autorità competente ritiene che ricorrano condizioni tali da rendere necessaria la revisione (es. le prescrizioni non garantiscono il raggiungimento dei requisiti di qualità ambientale previsti).

b) Le BAT (migliori tecniche disponibili) hanno subito un’evoluzione tale dal momento del rilascio dell’autorizzazione in modo da permettere una riduzione sostanziale delle emissioni con costi sostenibili da parte dell’azienda.

c)Quando all'azienda siano stati imposti limiti non completamente conformi alle BAT di riferimento e nell'ambito dei controlli annuali, previsti in questi casi da parte dall'autorità competente, si ritenga necessario un riesame dell'autorizzazione.

d)L’entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee esigono il riesame della pratica.

e) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche.

è previsto il riesame dell’autorizzazione dall’autorità competente
5

* Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

 
   
     
     
     
     

Ultimo aggiornamento

23-12-2022 10:26

Questa pagina ti è stata utile?