Ultimo aggiornamento
23-12-2022 10:26Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti enunciati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla parte II, titolo III-bis.
L’Autorizzazione Integrata Ambientale, in virtù della sua stessa natura, sostituisce le seguenti autorizzazioni:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203).
- Autorizzazione allo scarico (decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
- Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27).
- Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28).
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
- Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5).
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9). (Si noti che l'attività non e' di per sé soggetta al D. Lgs. 59/2005, ma può essere oggetto di autorizzazione integrata ambientale nei casi sia tecnicamente connessa ad una attività IPPC).
- Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione. Ai sensi dell'art. 5, comma 14, il presente allegato II e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
In genere la durata dell’AIA, secondo quanto introdotto dal D. Lgs. 46/2014, è di 10 anni con qualche eccezione come schematizzato nella seguente tabella:
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