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RIR - Elaborato tecnico per il rischio di incidenti rilevanti del Comune di Venezia

La pianificazione territoriale e urbanistica nelle aree a rischio di incidente rilevante è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei cittadini, ed in particolare per le zone ad elevata concentrazione di stabilimenti industriali di cui all’art. 14 del D.Lgs. 334/99. Tra queste un posto di spicco occupa l’area industriale di Porto Marghera.
La direttiva Seveso II si prefigge l’obiettivo di prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. Tale obiettivo può essere perseguito con efficacia da un lato tramite normative, prescrizioni e controlli volti a rendere sicuri i processi di produzione, dall’altro tramite una politica di pianificazione territoriale e urbanistica che tenga conto della necessità di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico e le zone di interesse naturale o particolarmente vulnerabili.
In tale contesto ARPAV ha sviluppato per il Comune di Venezia nel 2004, aggiornato nel 2011, uno studio specialistico sul rischio chimico industriale finalizzato alla produzione dell'elaborato tecnico “rischio di incidenti rilevanti” RIR, che assume una grande importanza vista l’area ad elevata concentrazione di stabilimenti presente a Porto Marghera, che assomma più di un terzo delle aziende a rischio di incidente rilevante dell’intera Regione.
Lo studio ha adottato gli strumenti tipici dell’analisi di rischio, ed in particolare le tecniche per la valutazione delle frequenze quali la FMEA FMECA, HAZOP, Albero dei guasti, Albero degli eventi, per determinare la compatibilità urbanistica delle aziende.

Sono state individuate e sviluppate tre fasi logiche qui di seguito analizzate.

Identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili

Tale attività non è altro che la fase ordinaria di identificazione puntuale degli immobili e le relative destinazioni d’uso esistenti che di norma viene effettuata nella predisposizione dello strumento urbanistico.
La categorizzazione del territorio indicata nel decreto si basa su alcuni criteri generali, quali la necessità di tutelare maggiormente categorie di popolazione particolarmente vulnerabili per salute o per possibilità motorie (bambini, anziani, malati, ecc), la maggiore difficoltà di evacuazione per luoghi soggetti ad elevato affollamento e/o edifici maggiormente sviluppati in altezza.
In questa fase si pone anche la verifica dell’eventuale presenza nella zona di elementi vulnerabili non specificatamente citati e ricadenti in una delle categorie generali, e la loro riconduzione, sulla base dei criteri generali sopraesposti, in tali categorie generali.
Oltre a tale categorizzazione del territorio, va effettuato in tale fase il censimento degli elementi ambientali vulnerabili, secondo la rilevanza sociale ed ambientale della risorsa considerata.

Determinazione delle aree di danno

Questa fase rappresenta il cuore dell’integrazione tra l’analisi di rischio e l’attività di controllo del territorio. È in questa fase infatti che si analizzano gli scenari incidentali e la sovrapposizione degli stessi agli elementi territoriali e ambientali vulnerabili. Inizialmente questa fase deve necessariamente essere di carattere cognitivo, e deriva le informazioni dai Gestori, dai Rapporti di Sicurezza per le aziende soggette ad art.8 del D.Lgs. 334/99 e dalle analisi di sicurezza effettuate nell’ambito del SGS per le aziende soggette ad articolo 6, e dalle valutazioni del CTR allargato, autorità competente secondo l’art. 21 del D.Lgs. 334/99 (punto 7.2 dell’Allegato). Ad una prima fase di carattere ricognitivo, si passa poi ad una fase essenziale per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti quale Porto Marghera che riguarda la verifica, l’omogeneizzazione e l’analisi di congruenza dei dati derivanti dalle singole analisi di rischio.
L’esito fornisce una sorta di analisi di rischio complessiva dell’area a partire dalle informazioni fornite dai gestori, che determina rispetto al valore di soglia dello scenario incidentale una matrice di compatibilità/incompatibilità degli immobili esistenti, nonché l’individuazione delle destinazioni d’uso ammissibili o meno all’interno delle aree di danno.

Valutazione della compatibilità territoriale e ambientale

In questa fase si determinano le destinazioni d’uso compatibili con la presenza degli stabilimenti e le eventuali aree da sottoporre a specifica regolamentazione. Per identificare le categorie compatibili con la probabilità degli eventi e con le categorie di effetti degli scenari, si applica la tabella 3a dell’Allegato al DM 9 maggio 2001. Appare evidente come tale valutazione costituisca la fase propedeutica alla stesura della normativa tecnica relativamente alle destinazioni d’uso e agli interventi ammissibili nelle zone soggette a rischio.

Con questo lavoro pertanto si è fornito agli urbanisti lo strumento per poter correttamente valutare la compatibilità territoriale partendo dalle informazioni minime necessarie riguardo l’analisi di rischio e in particolare la ricomposizione del rischio stesso, che porta ad individuare le aree di isorischio come richiesto dal DM 9 maggio 2001.

Ultimo aggiornamento

10-11-2022 12:45

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