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Batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi

Che cosa sono le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi?

rs - batterie al piomboIn base alla direttiva 2006/66/CE si intende per

  1. «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
  2. «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro e/o racchiusi come un'unità singola e a sé stante con un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
  3. «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per autoveicoli;
  4. «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
  5. «batterie o accumulatori per autoveicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
  6. «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici.

Tale direttiva è stata recepita dal D.lgs. 188 del 20 novembre 2008 entrato in vigore, il 18 dicembre 2008.
Il decreto dispone che il sistema di gestione sia improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei produttori di pile e di accumulatori, ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni (dall’informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti), nonché di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.
Sono dunque i produttori che d’ora in poi devono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori, siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato.

Quali sono le norme di riferimento?

Come gestirli?

Si tratta di rifiuti particolarmente dannosi per la salute e l’ambiente e pertanto devono essere raccolti separatamente e avviati a idoneo trattamento.
La normativa ha previsto una gestione del tutto similare a quella dei RAEE: tutti i produttori devono iscriversi entro il 18 giugno 2009 al Registro Nazionale, istituito presso il Ministero dell’Ambiente.
A seguito di tale registrazione viene rilasciato un numero di iscrizione che deve essere obbligatoriamente riportato nei documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. Annualmente deve essere data comunicazione al Registro dei dati relativi alle pile e agli accumulatori immessi sul mercato. I produttori devono inoltre partecipare, singolarmente o in forma collettiva, al Centro di Coordinamento, che ha il compito di ottimizzare le attività dei sistemi collettivi e di incrementare le percentuali di raccolta e riciclaggio. Il Comitato di Vigilanza e Controllo, istituito per i RAEE, assume infine le stesse funzioni anche per quanto concerne pile e accumulatori.

Particolarità

Le novità introdotte dalla direttiva 2006/66/CE puntano a organizzare non solo un consumo, ma anche una produzione sostenibile, introducendo modifiche sostanziali. Sono previste infatti disposizioni che disciplinano la raccolta, il ritiro e la produzione di tutti i tipi di pile, e sono fissati obiettivi di raccolta  che devono essere raggiunti a livello nazionale:

  • raccolta di almeno il 25% delle pile portatili utilizzate annualmente in ogni Stato membro entro il 2012, per raggiungere il 45% entro il 2016;
  • obbligo di riciclare tutte le pile raccolte (con le eventuali deroghe per le pile portatili pericolose);
  • limitazioni all’uso del mercurio in tutte le pile e all’uso del cadmio nelle pile portatili;
  • divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento delle pile industriali o delle batterie per autoveicoli;
  • adozione di requisiti specifici per i processi di riciclo dei diversi tipi di pile (obbligatorietà di soddisfare determinati livelli di efficienza);
  • obbligo per i produttori di pile, in conformità al principio della responsabilità del produttore, di finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio delle pile usate.

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