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Informativa per i datori di lavoro

D.M. 11 aprile 2011 e Legge 9/8/2013 n° 98

Modalità per la richiesta delle verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento ed idroestrattori, attrezzature in pressione e impianti di riscaldamento installati in ambienti di lavoro

In G.U. del 29 aprile 2011 n° 98, Supplemento Ordinario n° 111, è stato pubblicato il D.M. 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08.
Il D.M. 11 aprile 2011 è entrato in vigore il 23 maggio 2012.

Il Datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D. Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente, che assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola.
Successivamente per il Datore di lavoro è previsto l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla prima) le suddette attrezzature di lavoro.
Con la Legge 9/8/2013 n° 98 sono state previste nuove modalità per la richiesta delle verifiche periodiche.

Di seguito si riassumono i principali adempimenti cui è sottoposto il Datore di lavoro.

La prima delle verifiche periodiche

L’INAIL (ex ISPESL) è il soggetto titolare della prima verifica periodica, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta.

Per ulteriori precisazioni e/o chiarimenti, si consiglia di interpellare gli uffici dell'INAIL territorialmente competenti.

Verifiche periodiche successive alla prima

Quando richiederla
Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e possibilmente almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro richiede ad ARPAV, o ai soggetti abilitati nella Regione Veneto, l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.

Come richiederla
Il datore di lavoro per richiedere ad ARPAV le verifiche, utilizzerà i moduli di richiesta presenti nel sito ARPAV, seguendo il percorso: Servizi Ambientali → Sicurezza impiantistica → Modulistica; i moduli vanno inviati agli indirizzi delle sedi ARPAV territorialmente competenti, indicati nella parte finale degli stessi.

Esecuzione della verifica
I tecnici ARPAV contatteranno telefonicamente la persona indicata nella richiesta, con la quale si accorderanno sulle modalità e sui tempi di svolgimento della verifica.

D.P.R. 462/2001 Modalità per la richiesta delle verifiche degli impianti elettrici

Il Datore di lavoro può richiedere ad ARPAV l'esecuzione delle verifiche degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. I moduli di richiesta sono reperibili nel sito ARPAV, seguendo il percorso: Servizi Ambientali → Sicurezza impiantistica → Modulistica; i moduli vanno inviati agli indirizzi delle sedi ARPAV territorialmente competenti, indicati nella parte finale degli stessi.

Ultimo aggiornamento

08-11-2022 16:47

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