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Cosa fare

La tutela dal rischio amianto coinvolge tutti i proprietari di immobili o cose con amianto, singoli cittadini, aziende ma anche Enti Pubblici (Province, Comuni, Aziende Ospedaliere, ...) che, supportati da professionisti che eseguono le verifiche e le bonifiche, provvedono a mantenere in sicurezza i materiali contenenti amianto.

La verifica della eventuale presenza di amianto e dello stato di conservazione è a carico del proprietario e/o del responsabile dell'attività che si svolge nell'immobile.

Il cittadino, non proprietario, che ritenga una copertura in cattivo stato di conservazione e che non rilevasse l'intervento da parte del proprietario, può rivolgersi al Comune segnalando il caso.

    Una volta accertata la presenza di amianto occorre verificarne lo stato di conservazione e in caso di materiale degradato, fatiscente, si valuta se procedere alla bonifica. Lo stato di conservazione può essere valutato da un professionista secondo le modalità previste dal Decreto di Giunta Regionale del Veneto n.265 del 15 marzo 2011. Il Decreto illustra le modalità per la valutazione periodica dello stato di conservazione dei materiali che lo contengono (allegato A – appendice 2).

    Per la valutazione dello stato di conservazione delle copertura, il Decreto prevede una verifica diretta di alcuni indicatori, tra i quali:

    • grado di consistenza del materiale
    • presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe
    • presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento
    • friabilità/sgretolamento del materiale
    • distanza da finestre/balconi/terrazze
    • "anzianità" della copertura

    A seconda del valore di questi indicatori è prevista: una valutazione biennale dello stato di conservazione, una bonifica entro 3 anni o la rimozione entro 12 mesi.

    In conclusione:

      simbolo: attenzione pericoloQuando il materiale contenente amianto è

      • in buone condizioni
      • duro e compatto
      • difficilmente danneggiabile

        deve essere attuato un programma di controllo periodico e manutenzione.

        segnale: stop pericoloQuando il materiale contenente amianto è

        • friabile
        • danneggiato o deteriorato

        e’ necessario un intervento di bonifica.


        La bonifica va effettuata da ditte autorizzate e specializzate per garantire che le procedure
        siano eseguite secondo quanto stabilito dalla norma: in sicurezza per le persone e l’ambiente

        Ogni intervento di demolizione o di rimozione di materiali contenenti amianto deve essere preceduto dalla stesura di un piano di lavoro da parte dell’impresa appaltata per i lavori. Il piano deve essere presentato almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori allo Spisal dell’ULSS di competenza.

        valutazione materiali contenenti amianto negli edifici - D.M. 06/09/1994

        Ultimo aggiornamento

        14-11-2022 09:33

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