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Anagrafe regionale

Foto7L’Anagrafe dei Siti da Bonificare è uno strumento a disposizione delle Regioni per la gestione omogenea degli aspetti di natura tecnica, amministrativa e finanziaria connessi alle aree contaminate presenti nel proprio territorio, espressamente previsto dal vigente quadro normativo nazionale.

In Veneto l’Anagrafe regionale comprende tutto il territorio regionale tranne l'area ricadente nell’ambito del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Porto Marghera per il quale si continuano ad applicare le specifiche procedure informatiche già in atto.

L'Anagrafe è suddivisa in cinque sezioni: anagrafica, tecnica, procedurale, interventi di bonifica e controlli sul sito, finanziaria. La flessibilità della procedura per l’inserimento dei dati consente l’acquisizione delle informazioni nelle varie fasi di vita del sito, a partire dall'indagine conoscitiva, agli accertamenti preliminari di controllo e proseguendo con le successive fasi progettuali fino alla fase di collaudo che conclude l’intervento.

I Dipartimenti Provinciali (DAP) di ARPAV, con il coordinamento della Regione del Veneto, eseguono la gestione e l’aggiornamento dei dati.

A seguito dell'accertamento che uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultano superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), un sito entra a far parte dell'Anagrafe.

Attualmente l’Anagrafe non contiene i siti di ridotte dimensione che seguono una procedura semplificata. E' attualmente in corso una fase di profonda revisione di questo strumento che porterà alla realizzazione di una nuova banca dati nella quale confluiranno oltre tutti i siti attualmente presenti anche quelli in procedura semplificata e anche tutti i procedimenti che si concludono con la messa in sicurezza dell’area.

Il contenuto informativo dell'Anagrafe è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni:Foto8

1. Sezione anagrafica, contenente:

  • identificazione, individuazione e destinazione d’uso del sito, data di inserimento in Anagrafe, modalità di ingresso, tipo di attività svolta sul sito;
  • soggetti interessati (proprietari, utilizzatori, concessionari, responsabili inquinamento, soggetto che deve agire in via sostitutiva, curatore fallimentare);
  • tipologia e durata degli interventi.

2. Sezione tecnica, contenente:

  • informazioni sulle principali sorgenti di inquinamento presenti nel sito;
  • ulteriori informazioni generali sul sito quali: falda ed eventuale presenza di pozzi; informazioni sull’accessibilità al sito; indagini geofisiche effettuate;
  • indagini puntuali realizzate sul sito e identificazioni delle sostanze rilevate nelle diverse matrici ambientali che superano i limiti tabellari;
  • informazioni generali sull’analisi di rischio sito specifica.

3. Sezione procedurale, contenente la storia procedurale e l’iter amministrativo del sito (ordinanze, comunicazioni, progetti, autorizzazioni, certificazioni).

4. Sezione interventi di bonifica e controlli sul sito, contenente le principali informazioni sulle superfici e i volumi delle matrici contaminate, sulle modalità e le tecnologie utilizzate.

5. Sezione economica, contenente le indicazioni sui costi degli interventi di bonifica, sui soggetti coinvolti, sull’ammontare della garanzia finanziaria.

Riferimenti normativi

Il D. Lgs. 152/2006, che abroga espressamente e sostituisce il D.Lgs. n. 22/1997, ha mantenuto in capo alle Regioni la predisposizione dell’Anagrafe dei siti da bonificare, modificando in parte i contenuti e gli obiettivi rispetto alla previgente normativa (art. 251).

D.G.R. n. 4067 del 30/12/2008: istituzione dell'Anagrafe regionale dei siti potenzialmente da bonificare.

Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 22 del 13/10/2009: approvazione dei contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Ultimo aggiornamento

09-12-2022 12:57

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