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Piano regionale

Il Piano Regionale per la Bonifica delle aree inquinate costituisce parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Considerata la necessità di fornire un quadro costantemente aggiornato della situazione a fronte di una continua evoluzione dei processi di risanamento ambientale dei siti, il Piano fornisce anche le modalità e i criteri per l’aggiornamento dell’elenco dei siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. L'aggiornamento è di competenza della Giunta Regionale che provvede con cadenza almeno annuale.

Scelta dei siti: criteri di valutazione del rischio relativo

Il D.Lgs. 152/06 ha stabilito che i Piani contengano un ordine di priorità per la bonifica dei siti.
La valutazione del rischio mirata al raggiungimento di un ordine di priorità, sottintende un’analisi che mette in relazione siti diversi determinando così un'ordinamento sulla base del minore o maggiore rischio che ogni sito presenta in rapporto agli altri siti.

Le disposizioni del D.Lgs. 152/06, nello stabilire che il criterio di valutazione del rischio relativo da adottare da parte delle Regioni sarà elaborato a livello nazionale, non definiscono come operare nel periodo transitorio.

In questa situazione di mancanza di criteri nazionali la Regione del Veneto già dal 2009 ha ritenuto utile procedere comunque alla valutazione del rischio per disporre di idonei strumenti per la programmazione regionale ai fini della concessione di finanziamento nell’ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati istituito con L.R. n. 1/2009.

La metodologia regionale, definita per la prima volta con DGRV n. 3951 del 22/12/2009, individua le modalità per "quantificare" i criteri di priorità; a tal fine sono stati privilegiati interventi relativi ai Siti di Interesse Regionale (SIR), già inseriti nel Piano Regionale delle Bonifiche delle aree inquinate, nonché quelli relativi ad aree caratterizzate da elevata "vulnerabilità ambientale potenziale".

I criteri

I criteri di priorità considerati ed i relativi punteggi proposti per ciascun fattore sono i seguenti:

  • SIR con lavori appaltati di bonifica/messa in sicurezza operativa/permanente (3 punti);
  • SIR con progetti approvati di bonifica/messa in sicurezza operativa/permanente (2 punti);
  • Vulnerabilità ambientale: profondità falda (0÷2,5 punti), litologia superficiale (0÷1,5 punti), distanza da pozzi (0÷3,5 punti), distanza da recettori (0÷1,0 punti), distanza da abitazioni (0÷2,0 punti), aree vincolate D.Lgs 42/2004 (1 punto).

In attesa di implementare il quadro conoscitivo necessario all’applicazione della metodologia, la definizione delle priorità deve ancora essere completata.

Le valutazioni e l’ordine di priorità degli interventi sono stati applicati ai siti di titolarità o di interesse pubblico, rimanendo inteso che, per i siti di titolarità privata, sono gli stessi soggetti privati che hanno l’obbligo di intervenire. In caso di inerzia degli interessati, l’intervento sostitutivo è effettuato, ai sensi dell’ articolo 250 del D.Lgs. 152/06, dal Comune competente.
Si intendono siti di interesse pubblico quelli per i quali, per diverse motivazioni, compete al soggetto pubblico l’intervento per la bonifica, cioè i casi in cui:

-il soggetto pubblico è il responsabile dell’inquinamento;
-il soggetto pubblico è proprietario dell’area interessata dall’inquinamento anche se non responsabile dell’inquinamento;
-il soggetto pubblico interviene, in sostituzione del responsabile inadempiente o non rintracciabile, nell’attuazione delle procedure previste per la messa in sicurezza e ripristino.

Approvazione e aggiornamento

FASE 1 Elaborazione del:

  • Documento Preliminare di Piano (DPP): obiettivi e scelte strategiche
  • Rapporto Ambientale Preliminare (RAP): possibili impatti

FASE 2 Adozione del DPP e del RAP da parte della Giunta.

  • Consultazione (90 giorni) su contenuti e livello di dettaglio del Rapporto Ambientale con i soggetti interessati e la Commissione VAS che si esprime in merito

FASE 3 Redazione di:

  • Proposta di Piano
  • Proposta di rapporto Ambientale
  • Sintesi non tecnica del RA

FASE 4 Adozione dei 3 documenti da parte della Giunta.

FASE 5 Consultazione e partecipazione.

FASE 6 Parere motivato della Commissione VAS.

FASE 7 Discussione e approvazione da parte del Consiglio Regionale.

In Veneto...

Siti contaminati presenti nel Piano regionale per la bonifica delle aree contaminate, per provincia. Aggiornamento a dicembre 2013

BellunoPadovaRovigoTrevisoVeneziaVeronaVicenzaVeneto
Numero siti4381216341630150


Il Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate è stato adottato con DGRV 264 del 5 marzo 2013 come parte del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali ed è attualmente in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.

Il testo completo del Piano Regionale è consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/piano-gestione-rifiuti

Riferimenti normativi

Articoli 196 e 199 del D.Lgs. 152/06, identificano le competenze delle regioni e il contenuto dei Piani regionali di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

DGRV n. 3951 del 22/12/2009, individua i criteri di priorità necessari alla gerarchizzazione dei siti contaminati elencati dal Piano regionale.

DGRV 264 del 5 marzo 2013, adozione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali da parte del Consiglio Regionale.

Ultimo aggiornamento

09-12-2022 12:57

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