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Procedure operative

    Indagine preliminare

    indagine preliminare successivo iter

    Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, realizza nell'area interessata dalla contaminazione un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento.

    In base agli esiti dell'indagine ripristina l'area e produce autocertificazione in cui dichiara la non contaminazione del sito o viceversa predispone il Piano della Caratterizzazione.

    Caratterizzazione del sito

    Qualora le concentrazioni dei contaminanti rilevati nel sito risultino superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, il sito viene definito potenzialmente contaminato e si procede alla sua caratterizzazione ambientale.

    I criteri e le modalità di progettazione ed esecuzione della caratterizzazione ambientale per un sito potenzialmente contaminato sono definiti all’Allegato 2 alla parte IV, titolo V del decreto, che identifica le seguenti fasi:

    1. raccolta dei dati esistenti ed elaborazione di un modello concettuale preliminare;
    2. elaborazione del piano di investigazione iniziale (indagini, campionamenti ed analisi in situ e di laboratorio);
    3. ulteriori indagini;
    4. analisi dei risultati ed elaborazione di un modello concettuale definitivo.

    In particolare, il campionamento e le successive analisi chimiche di terreni e acque sotterranee rivestono un ruolo primario nella definizione dello stato di contaminazione di un sito.

    Analisi di rischio

    esitiAdR.JPGL'Analisi di Rischio sito-specifica è lo strumento identificato dal legislatore a supporto alle decisioni nella gestione dei siti contaminati e consente una valutazione dei rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee).

    Attraverso l'utilizzo, in input, dei risultati del piano di caratterizzazione, l'analisi del rischio sito-specifica permette la definizione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

    Entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta agli enti competenti la documentazione tecnica relativa all'analisi di rischio sito specifica:

    • se le concentrazioni rilevate nel sito risultano inferiori alle CSR risultanti dall'analisi di rischio sito specifica non vi è obbligo di bonifica. Tuttavia al soggetto responsabile può essere chiesta la presentazione di un piano di monitoraggio per verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio.
    • se le concentrazioni presenti, anche per un solo parametro, risultano superiori alle CSR, il sito viene definito contaminato e scatta l'obbligo di bonifica attraverso l'elaborazione e la successiva messa in atto di un progetto operativo (progetto di bonifica) o di messa in sicurezza, operativa o permanente, finalizzati alla riduzione della contaminazione fino al raggiungimento di un rischio accettabile.

    Progetto di bonifica

    Il progetto di bonifica include tutti gli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

    Esistono diversi tipologie di interventi di bonifica:

    • interventi di tipo chimico, che tendono a trasformare le sostanze inquinanti in sostanze non pericolose;
    • interventi di tipo fisico, che prevedono la rimozione delle sostanze inquinanti;
    • interventi di tipo termico, che riescono a distruggere le sostanze inquinanti;
    • interventi di tipo biologico che sfruttano la capacità di alcuni batteri di attaccare e trasformare alcune sostanze contaminanti, in particolare gli idrocarburi.

    Ultimo aggiornamento

    09-12-2022 12:57

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