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Procedura di bonifica

Alcune definizioni

L'articolo 240 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce i criteri per poter definire un sito come potenzialmente contaminato, non contaminato o contaminato; precisa poi i parametri ed i criteri che indirizzano le procedure amministrative ed operative.

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)

Livelli di contaminazione delle matrici ambientali superati i quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'esecuzione di un'analisi di rischio sito-specifica finalizzata al calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)

Le CSR costituiscono sia i livelli massimi di contaminazione accettabile, superati i quali è necessario procedere alla bonifica del sito, sia i valori obbiettivo della bonifica stessa.

Caratterizzazione

La caratterizzazione di un sito contaminato è l'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base sulle quali definire i modi e l'entità dell'esposizione al rischio sanitario da parte dei possibili ricettori umani e ambientali.

Sito potenzialmente contaminato

Sito in cui la concentrazione rilevata di almeno un parametro ricercato è superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione.

Sito contaminato

Sito in cui la concentrazione rilevata di almeno un parametro ricercato è superiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio, definite attraverso l’analisi di rischio sito-specifica.

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Iter amministrativo della bonifica

A seguito di un evento, origine di presunta contaminazione, il responsabile dell'inquinamento ne dà

immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e al Prefetto competenti per territorio.

Immediatamente il soggetto responsabile deve attivare le misure d'emergenza atte a mitigare gli effetti dell'evento e avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento. Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con le rispettive Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).

Se le concentrazioni dei contaminanti ricercati risultano inferiori alle CSC, il procedimento si conclude con l'autocertificazione, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte dall'Autorità competente nei successivi 15 giorni.

Se le concentrazioni dei contaminanti risultano superiori alle CSC, il sito viene definito potenzialmente contaminato.

In quest'ultimo caso, nei 30 giorni successivi, il responsabile presenta alle Amministrazioni competenti il piano di caratterizzazione del sito finalizzato anche alla successiva applicazione della analisi di rischio sito specifica. Le Amministrazioni, avvalendosi del supporto tecnico di ARPAV, valutano il piano presentato e lo approvano congiuntamente mediante la Conferenza di Servizi (CdS) qualora conforme ai requisiti di legge. Analogo iter di valutazione e di approvazione si svolge anche per le successive fasi di analisi del rischio e progetto di bonifica.

In Veneto gli adempimenti dell'art. 242 sono di competenza comunale con l’esclusione dei siti ricadenti nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia e dei comuni del PALAV la cui competenza è della Regione.

Nei siti di ridotte dimensioni si applica una procedura semplificata basata sulla riduzione delle procedure amministrative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle CSC. Siti di ridotte dimensioni sono aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore ai 1000 m².

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Riferimenti normativi

Le procedure tecnico - amministrative da seguire per la bonifica dei siti contaminati sono regolamentate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV Titolo V (articoli da 239 a 253). L'ambito di applicazione del quadro normativo, enunciato nell'articolo 239, comprende i siti contaminati ed esclude l'abbandono dei rifiuti (che viene disciplinato dal Titolo VI del decreto).

  • L'iter amministrativo dei procedimenti di bonifica è definito dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006
  • Le Concentrazioni Soglia di Contaminazione sono riportate nell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006
  • Indicazioni per la redazione del piano di caratterizzazione del sito: allegato 2 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006
  • Indicazioni per l'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica: allegato 1 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006
  • siti di ridotte dimensioni: articolo 249 e allegato 4 alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006

Ultimo aggiornamento

09-12-2022 12:57

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