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Metodi di campionamento e analisi

In applicazione dell'art 29-decies del D. Lgs 152/2006 l’ente di controllo può svolgere attività di campionamento e analisi ambientali secondo le indicazioni riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo e nel Parere Istruttorio Conclusivo.

L’Autorizzazione (della quale il PMC è parte integrante) e la normativa di settore sono quindi il riferimento, in tema di monitoraggio/reporting, sia per il Gestore che per l’Ente di controllo.

I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono stabiliti dal D.lgs 152/2006 all’articolo n° 271 comma 17*.

Come previsto nel Dlgs. 152/2006 ed in riferimento ai parametri/ metodi indicati nella vigente alla DGRV 1519/2009, si riportano di seguito METODI ANALITICI adottati, dai Laboratori ARPAV, per le analisi dei parametri della matrice aria.

Di seguito alcune indicazioni di carattere generale sui metodi di campionamento e analisi

A febbraio 2021 è valido il quadro di seguito riportato; nuovi metodi potrebbero essere adottati in futuro in base all'evoluzione della normativa tecnica di riferimento.

Per i parametri per cui sono definiti i BAT AEL i metodi devono essere quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Nel caso sia indicato “metodo EN non disponibile” o non siano indicati i metodi, si utilizzano altre metodiche, tenendo presente la logica di priorità fissata sia dal BREF “Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” che dal D. Lgs 152/06 all’art. 271 comma 17 del Titolo I della parte Quinta.

A titolo di esempio la tabella di seguito

Modalità di campionamento per la verifica del valore limite di emissione come da documenti sulle conclusioni sulle BAT per le misurazioni in discontinuo
Documento BATC Emissioni in atmosfera Emissioni in acqua
DECISIONE 2014/738/UE del 09/10/2014 - Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e gas Valore medio di tre campionamenti spot ciascuno della durata di almeno 30 minuti Media su un periodo di campionamento di 24 ore, con prelevamento di un campione composito proporzionale al flusso o, se è dimostrata una sufficiente stabilità del flusso, di un campione proporzionale nel tempo
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 - Conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica - Media ponderata rispetto alla portata di campioni
compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore, alla frequenza minima prevista per il parametro in questione e in condizioni operative normali. Si può ricorrere al campionamento proporzionale al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017
- Conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione

Valore medio di tre misurazioni consecutive di
almeno 30 minuti ciascuna. Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, si ricorre a un periodo di campionamento adeguato. Per le PCDD e i PCDF si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore
Campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore. Si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità del flusso

Metodi diversi da quelli di riferimento (non valido per l’assicurazione della qualità dello SME) possono essere utilizzati secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14793:2017 (per matrice aria). Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2008.

A titolo orientativo si propone il documento utilizzato dalla Sezione Istruttorie AIA di ISPRA.

Altri richiami di carattere generale

Modalità di campionamento delle emissioni in atmosfera e requisiti dei certificati analitici

  • i campionamenti e le misure dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo dell’impianto e che una carica sia rappresentativa delle condizioni più gravose; tali condizioni dovranno essere riportate all’interno del rapporto di prova;
  • la strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) dovrà essere stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88.

Combustibili
Riferimento all’Allegato X alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e smi.

Emissioni in atmosfera

  • dovranno essere utilizzati metodi aggiornati, non ritirati (in ordine di priorità) CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc.;
  • tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre, ove previsto, devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno nei fumi.

Scarichi idrici
Qualora non siano disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Livelli sonori
Salvo diverse disposizioni il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all’allegato b del DM 16.3.1998.

Emissioni odorigene
Salvo diverse disposizioni il monitoraggio olfattometrico può essere eseguito in conformità con il documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - Documento di sintesi” adottato con Delibera 38/2018 dal Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

 

Altre informazioni possono essere richieste via mail ad ogr@arpa.veneto.it indicando nell'oggetto: Richiesta informazioni metodi di analisi e campionamento.

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* D.lgs 152/06, articolo n° 271 comma 17: “l'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto stabilisce i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare tale Allegato VI, prevedendo i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni, con l'indicazione di quelli di riferimento, i principi di misura e le modalità atte a garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni. Fino all'adozione di tale decreto si applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti dall'autorità competente [ .. ]“

Ultimo aggiornamento

20-11-2023 15:35

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