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Tecnici competenti in acustica: comunicazione 21 dicembre 2021

In considerazione delle recenti indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica in merito all’aggiornamento obbligatorio dei Tecnici Competenti in Acustica ai sensi del D. Lgs n. 42/2017 e preso atto dell’omogeneizzazione interregionale in ordine alla gestione dei sistemi di formazione (anche in relazione al perdurare della emergenza sanitaria nazionale Covid), si aggiornano le disposizioni del 13 maggio 2020 da considerarsi superate e integralmente sostituite da quelle sotto riportate.

A quanto stabilito nel Disciplinare allegato al DCS ARPAV n. 175 del 03.06.2019, si aggiungono le seguenti indicazioni:

  1. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità formazione sincrona a distanza (FAD) ad esclusione i) della pratica esercitativa di cui ai moduli 12, 13 e 14 (esercitazioni pratiche ai sensi dell’Allegato 2 al D. Lgs n. 42/2107) e ii) dell’esame di profitto finale, che dovranno essere svolti in presenza, nelle more dei regolamenti anticontagio.
  2. I corsi di aggiornamento professionale potranno essere svolti interamente in modalità formazione sincrona a distanza (FAD). Tali corsi potranno essere erogati su più giornate con un minimo di 3 ore di didattica giornaliera.
  3. Per i corsi di cui ai punti 1 e 2, sarà necessario: predisporre il calendario didattico, descrivere le modalità di erogazione didattica, indicare i soggetti destinatari della formazione e i riferimenti formali del riconoscimento nazionale o regionale del corso, adottare idonee piattaforme sincrone che assicurino una elevata interazione tra docenti e partecipanti, predisporre un registro che documenti l’attività svolta e la presenza dei discenti.
  4. Il soggetto organizzatore dei corsi di cui al punto 1 e 2 garantisce l’attuazione e la tracciabilità dei requisiti indicati ai punti precedenti.
  5. I corsi di cui ai punti 1 e 2 già autorizzati e che non prevedono alcuna variazione di contenuto, modalità di erogazione didattiche e di docenti, non necessitano di una nuova e formale autorizzazione. Le modalità di comunicazione dei suddetti corsi sono riportate nel sito web di ARPAV.
  6. Ad oggi, vige l’obbligo di aggiornamento professionale di almeno 30 ore da conseguire in 5 anni e distribuite su almeno 3 anni; a partire dal 01.01.2019 per i TCA che a tale data erano già iscritti all’elenco regionale, ovvero dalla rispettiva data di iscrizione riportata sull’Elenco Nazionale per i TCA iscritti successivamente.
  7. Nel caso in cui il TCA, nell’arco di 3 anni dalla data di pubblicazione del proprio nominativo su ENTECA, non abbia conseguito alcun aggiornamento professionale formalmente riconosciuto e inserito su ENTECA, avrà mancato di osservare l’obbligo di aggiornamento previsto dal decreto medesimo e non potrà dunque esercitare in tale ambito professionale.
  8. I TCA residenti nella Regione del Veneto comunicheranno l’avvenuto aggiornamento professionale secondo le modalità che verranno rese note sul sito web di ARPAV. La comunicazione dell’avvenuto aggiornamento sarà, ad ogni modo, richiesta in stretta prossimità della scadenza del quinquennio formativo previsto dalla normativa vigente. Fino ad allora non va dunque inviata ad ARPAV documentazione relativa ai corsi frequentati. Ciò che è stato fino ad oggi trasmesso su base volontaria non verrà preso in considerazione.

Ultimo aggiornamento

23-11-2022 12:11

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