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Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

fanghi_depurazione.jpgL’utilizzo dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione delle acque reflue domestiche, urbane o industriali, nei terreni agricoli, è disciplinato dal D. Lgs n. 99/92 di recepimento della Direttiva 86/278/CEE mentre, per quanto riguarda gli aspetti gestionali generali (trasporto, stoccaggio, trattamento, ecc.), dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 nella parte che tratta la gestione dei rifiuti.

L’art. 3 del D. Lgs n. 99/92 ammette l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se concorrono le seguenti 3 condizioni:

  • sono stati sottoposti a trattamento
  • sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno
  • non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale.

Tali condizioni costituiscono il principio fondamentale su cui basare la valutazione dell’idoneità, sul piano agronomico, della tutela ambientale e sanitaria, di una determinata combinazione fanghi-suolo.

La Provincia è l’ente competente delegato al rilascio delle autorizzazioni (art. 6 della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000).

Normativa di riferimento:

D. Lgs n. 99 del 27 gennaio 1992

Direttiva 86/278/CEE

Nel Veneto tali normative vanno integrate con quanto previsto dalla Regione con le seguenti norme scaricabili nella sezione normativa:

DGRV n. 2241/2005D.Lgs. 99/1992; L.R. 3/2000; DGRV n. 338 del 11.02.2005 così come modificata ed integrata dalle DGRV n. 907 del 18.03.2005 e DGRV n. 1269 del 07.06.2005. Direttiva B - "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici". Aggiornamento”, che identifica ulteriori criteri di valutazione e limiti rispetto a quanto previsto dal D. Lgs n. 99/92.;

DGRV n. 1407/2006DGR n. 2241 del 09.08.2005, art. 3, punto d). Protocollo operativo per la validazione del piano di campionamento dei terreni e dei relativi risultati analitici. Approvazione.” la validazione dei piani di campionamento dei terreni è una funzione svolta dal Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche di ARPAV.

L'articolo 41 della Legge 130/2018 ha integrato i limiti relativi alle caratteristiche dei fanghi utilizzabili in agricoltura (Allegato IB del D. Lgs. 99/92) aggiungendo alcuni parametri che prima non dovevano essere controllati, in particolare: idrocarburi pesanti (C10-C40), IPA, PCB, PCDD/DF (diossine), toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale e cromo VI.

Ultimo aggiornamento

16-09-2022 09:14

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