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Cosa dice la normativa. Approfondimento

Nuova norma tecnica UNI 10819:2021 “Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – grandezze illuminotecniche e procedure di calcolo per la valutazione della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”

Gli aspetti principali sono riassunti di seguito:

Definizione dei criteri di valutazione degli impianti nei seguenti ambiti applicativi:

  • Impianti di illuminazione dei luoghi di lavoro in esterno
  • Impianti di illuminazione stradale
  • Impianti di illuminazione dei capi e aree sportive in esterno
  • Impianti di illuminazione monumentale e architettonica
  • Impianti di illuminazione delle aree esterne degli edifici residenziali
  • Impianti di illuminazione delle aree esterne di parchi e giardini
  • Insegne luminose e impianti pubblicitari luminosi in aree esterne.

Definizione di metodi di calcolo per la valutazione della luce intrusiva emessa dagli impianti di illuminazione:

  • I metodi di calcolo sono intesi come integrazione per il progetto illuminotecnico e sono idonei per valutare la congruità con le prescrizioni di legge: tra i metodi direttamente utilizzabili per valutare la congruità con le prescrizioni previste dalla LR 17/09 si segnalano:
  • il metodo delle intensità luminose del singolo apparecchio
  • il metodo del rapporto tra flusso diretto verso l’alto non intercettato dalla struttura e flusso nominale totale che fuoriesce dall’impianto di illuminazione e il metodo della luminanza media della superficie da illuminare (applicabili al caso di illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale)
  • il metodo di valutazione della luce intrusiva, applicabile alla pressoché totalità degli impianti di illuminazione
  • il metodo di valutazione della luce spettrale, che quantifica la componente blu emessa
  • la regolazione del flusso luminoso.

Si segnala il capitolo sulle verifiche dell’impianto, che riguarda sia la progettazione secondo la nuova norma, sia la verifica che l’impianto sia stato realizzato nel rispetto della norma e che soddisfi la normativa cogente riguardante l’inquinamento luminoso (data dalle Leggi Regionali applicabili ai vari territori).

Infine si sottolinea che la norma prevede la riduzione dei livelli degli impianti sovradimensionati, che oltre a contribuire alla riduzione dell’inquinamento luminoso può portare a una riduzione dei consumi energetici.

Nuova norma tecnica UNI 11248:2016
Le principali novità vengono riassunte nel seguito, rimandando al testo della norma per le specifiche.

  • Ridefinizione del prospetto che definisce la categoria illuminotecnica di ingresso in base alla classificazione della strada; oltre all’eliminazione delle strade interquartiere, la novità fondamentale consiste nella riduzione della categoria d’ingresso (da M3 ad M4) per le strade locali urbane ed extraurbane, che costituiscono la maggior parte delle strade e che fino ad oggi spesso risultavano sovraclassificate e quindi sovrailluminate.
  • Per facilitare il progettista nella valutazione dei rischi e nella scelta della categoria illuminotecnica di ingresso nell’appendice D un nuovo prospetto riassume le caratteristiche dei vari tipi di strada come definiti nel Codice della Strada e nel D.M. dei trasporti del 5/11/2001.
  • Limiti di sovradimensionamento dell’impianto, al fine anche di tutela dell’ambiente e di riduzione del consumo energetico: i valori ottenuti dal progetto non possono essere mai superiori al 35% di quelli previsti per la categoria di progetto o di esercizio nel caso di categorie di luminanza di tipo M, ed al 25% per le categorie di illuminamento. Quindi sovrailluminare ora non è solo una violazione della Legge Regionale, ma un non ottemperare alla norma tecnica!
  • Prospetto sulle riduzioni per i parametri di influenza, ora suddivisi tra quelli costanti nel tempo e quelli variabili (ad esempio i flussi di traffico).
  • Esplicazione delle riduzioni consentite a partire dalla categoria illuminotecnica di ingresso, che ambisce a chiarire un punto spesso controverso.
  • Criteri di suddivisione delle zone di studio: migliorano rispetto alla norma precedente, in particolare nel caso delle intersezioni stradali ed aree di conflitto, con esemplificazioni grafiche; vengono inoltre ridefinite le regole per l’illuminazione delle intersezioni stradali.
  • L’appendice E tratta in modo innovativo dell’illuminazione delle piste ciclabili e dei marciapiedi: in particolare si suggerisce per le piste ciclabili di adottare impianti dedicati che prevedano sensori di presenza/transito o di opportune riduzioni di flusso luminoso nelle ore di minor frequentazione.
  • L’appendice D norma per la prima volta in Europa l’illuminazione adattiva, occasione per progettare la luce secondo il traffico reale e non presunto, ed anche potendo tener conto delle situazioni meteorologiche. Si tratta di una illuminazione che ha la capacità di “autoregolarsi” in base ai dati di traffico, luminanza e situazione meteorologica, al fine di ottenere il minor impatto possibile sull’ambiente, un potenziale grande risparmio energetico, garantendo sempre e comunque la miglior sicurezza stradale nelle situazioni richieste. La conoscenza istante per istante dei parametri che determinano la quantità di luce necessaria fa si che l’impianto possa regolarsi in continuo, secondo tempi e modalità ben definiti nella norma, anche sfruttando la vera potenzialità dei LED che consiste nella estesa possibilità di regolazione del flusso luminoso.

A tal proposito è importante sottolineare come l’illuminazione adattiva possa essere progettata in modo estensivo, applicando i risultati delle misurazioni in continuo svolte su un campione di strade rappresentative anche ad aree estese e complesse (rione, quartiere,…): si prefigura pertanto la possibilità di una rete intelligente che gestisce in automatico l’illuminazione cittadina a secondo del traffico e delle esigenze, minimizzando non solo i consumi ma anche gli impatti ambientali e garantendo ovunque la luce corretta.


Legge Regionale n. 17/09
I nuovi impianti di illuminazione, pubblici e privati, devono rispettare tutte le seguenti caratteristiche:

  • emissioni fra 0 e 0.49 (cd) per 1.000 lumen di flusso totale emesso a novanta gradi ed oltre;
  • utilizzo di lampade ad alta efficienza luminosa;
  • utilizzo dei livelli minimi di luminanza e di illuminamento previsti dalle norme tecniche specifiche;
  • riduzioni di flusso almeno del 30% entro le ore 24.

Inoltre per l’illuminazione stradale si devono osservare le seguenti prescrizioni:

  • apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento;
  • rapporto interdistanza - altezza maggiore di 3,7;
  • massimizzazione dell'utilanza.

Sono previste deroghe per l’illuminazione di impianti sportivi da oltre 5000 spettatori e per gli edifici di interesse storico architettonico e monumentale.

All’interno delle fasce di rispetto (25 chilometri di raggio per gli osservatori astronomici professionali, 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione e per l’intera estensione delle aree naturale protette), l’adeguamento degli impianti esistenti sia pubblici che privati doveva avvenire entro due anni dalla pubblicazione della legge, mentre le tempistiche di adeguamento al di fuori delle aree protette risultano più lunghe, fino a 15 anni. All’interno delle fasce inoltre non valgono molte delle deroghe previste.

Per quanto riguarda i nuovi impianti è obbligatorio il progetto illuminotecnico o la dichiarazione di conformità nel caso di impianti di modesta entità o temporanei (ben identificati dalla legge).

La legge stabilisce i compiti per i vari enti territoriali e di controllo: la Regione e le Province hanno compiti di promozione e di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa, mentre il ruolo centrale è riservato ai Comuni che devono:

  • dotarsi entro 3 anni del Piano dell'illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL);
  • adeguare i regolamenti edilizi e sottoporre ad autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna;
  • effettuare i controlli sugli impianti pubblici e privati;
  • attuare immediati interventi sugli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale;
  • applicare le sanzioni amministrative previste agli impianti di illuminazione privati che non ottemperano alla norma.

La legge n.17/2009 prevede inoltre che i Comuni assumano le iniziative necessarie a contenere l’incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna pubblica entro l’uno per cento del consumo effettivo attuale.

Ultimo aggiornamento

20-10-2022 15:14

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