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Il procedimento ordinario di bonifica

In presenza di una potenziale contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, viene attivato un procedimento di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/06.

Una volta accertato che un evento possa aver contaminato un sito, il responsabile dell’inquinamento, o altro soggetto interessato non responsabile (ad esempio il proprietario o il gestore del sito), attua entro 24 ore le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza per rimuovere o quantomeno contenere la contaminazione ed informa gli Enti preposti con apposita comunicazione utilizzando la modulistica allegata alla delibera della Regione Veneto n. 1688 del 30/12/2022.

Per verificare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) da parte di una o più sostanze potenzialmente contaminanti, il soggetto che ha attivato le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza esegue un’indagine preliminare nella zona interessata che può coinvolgere più matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee).

Dai risultati dell’indagine può emergere che:

  • C<CSC le concentrazioni di ogni singolo contaminante (C) sono inferiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC): il sito risulta non contaminato, si procede al ripristino dello stato dei luoghi attestato con un’autocertificazione e il procedimento si conclude
  • C>CSC le concentrazioni riscontrate (C), anche solo di una sostanza, sono superiori alle CSC: il sito risulta potenzialmente contaminato, per acquisire informazioni sull’entità della contaminazione in termini di aree e volumi di terreno interessati nonché l'eventuale contaminazione delle acque di falda si esegue un piano di caratterizzazione.

In via ordinaria sul sito contaminato si esegue l’analisi del rischio sanitario ed ambientale sito specifica per valutare il grado di contaminazione e i rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi con l’inquinamento rilevato.

L’analisi del rischio permette infatti di determinare le Concentrazioni Soglia del Rischio (CSR), ovvero i livelli di contaminazione che non causano rischio per l’uomo e l’ambiente e che costituiscono gli obiettivi di bonifica sito specifici. Le CSR vanno confrontate con le Concentrazioni Rappresentative della Sorgente (CRS) (ovvero le concentrazioni di contaminazione rilevate nel suolo e/o nella falda) che possono corrispondere alla concentrazione massima rilevata (Cmax) oppure al risultato di un’elaborazione statistica di tutti i valori rilevati per quella sostanza nelle fasi di indagine preliminare e di caratterizzazione.

Nel caso in cui l’analisi così effettuata evidenziasse un rischio accettabile (CRS<CSR) si può procedere con la conclusione del procedimento.

Nel caso in cui invece venisse evidenziato un rischio sanitario e/o ambientale non accettabile (CRS>CSR) il sito risulta contaminato e si dovrà quindi realizzare la bonifica con l’obiettivo di ridurre le concentrazioni rilevate (CRS) nelle matrici ambientali al di sotto delle concentrazioni CSR calcolate con l’analisi di rischio. Il raggiungimento degli obiettivi dell’attività di bonifica dovrà essere verificato tramite collaudo.

La certificazione di avvenuta bonifica viene rilasciata dalla Provincia territorialmente competente, a seguito di apposita relazione tecnica predisposta da Arpav.

La procedura di bonifica sopra descritta è di tipo ordinario ed è disciplinata dall’art. 242, Parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/2006; in alcuni casi, il D. Lgs 152/2006 prevede procedimenti specifici e differenziati. Si tratta di:

  • siti di interesse nazionale (SIN): art. 252
  • aree agricole: art. 241 e DM 46/2019
  • aree militari: art. 241 bis e DM 22 ottobre 2009
  • procedure semplificate per operazioni di bonifica: art. 242 bis
  • aree di ridotte dimensioni: art. 249
  • punti vendita carburanti: art. 242 comma 13 bis e DM 12 febbraio 2015 n. 31

normativa di riferimento: D.Lgs 152/2006, DM 46/2019, DM 22 ottobre 2009, DM 12 febbraio 2015 n. 31 vai alla normativa

Le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i suoli sono reperibili nella tabella 1 dell’allegato 5, titolo V, parte IV del d. Lgs 152/2006 e si differenziano a seconda della destinazione d’uso del sito coinvolto; per le acque sotterranee si fa riferimento alla tabella 2 del medesimo allegato.

Ultimo aggiornamento

24-05-2024 13:05

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