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Disposizioni attuative dell’art. 26-bis della legge 1° dicembre 2018 n° 132. Prime indicazioni per i gestori degli impianti

L’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), prevede l’obbligo di predisporre entro 90 giorni un apposito “piano di emergenza interna” (PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” ( PEE), elaborato dal Prefetto d’intesa con le Regioni e gli Enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi. I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del PEE da parte del prefetto competente.

Ultimo aggiornamento

10-11-2022 12:45

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