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Cosa dice la normativa

Codice dell’Ambiente Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 riordina, coordina ed integra la legislazione italiana in materia ambientale, e recepisce la normativa europea di settore. Nella parte terza, tratta la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche. Al capo II tratta le acque a specifica destinazione e gli articoli 80-82 normano le acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile. All'articolo 94 tratta la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e fissa che ad idetificarle e delimitare siano le Regioni e gli enti responsabili del servizio idrico integrato nelle ATO. Le aree sono distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e , all'interno dei bacini imbriferie delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. All'articolo 121 si prevede la redazione da parte delle Regioni dei Piani di Tutela delle acque.

Con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modificazioni e integrazioni  la Regione Veneto si dota del Piano di tutela delle acque. L'articolo 15 tratta delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e prescrive che la Giunta Regionale emani specifiche direttive tecniche per la loro delimitazione. L'articolo 40 regola la realizzazione da parte di privati dei pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'art.93 del R.D.1775/1933.

Il Decreto Legislativo del Governo n. 275 del 12 luglio 1993 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche". L'articolo 10 specifica che ogni pozzo deve essere denunciato dal possessore alla Regione e alla Provincia competente.

Il Decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017 recepisce la direttiva (UE) 2015/1787 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e modifica gli allegati II e III del D.Lgs 31/01. Il decreto modifica le indicazioni relative ai piani di controllo (parametri e frequenza dei controlli esterni ed interni) e introduce la pratica della valutazione del rischio.

La Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione del 6 ottobre 2015 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 “Attuazione della Direttiva 98/83/ CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” fissa standard di qualità relativi all’acqua distribuita a scopo idropotabile tramite reti acquedottistiche, bottiglie o cisterne, nonchè impiegata nelle industrie per la preparazione degli alimenti; questo decreto sostituisce il DPR n.236/88 dal 25 dicembre 2003, introducendo la ricerca di parametri nuovi di controllo e stabilendo valori più restrittivi per alcuni parametri tossici, come piombo, nichel e arsenico.

I parametri da sottoporre al controllo sono suddivisi in tre categorie:

  • parametri microbiologici, non derogabili;
  • parametri chimici, derogabili;
  • parametri indicatori, valutabili.

I controlli prescritti dal decreto vanno effettuati lungo tutta la rete di approvvigionamento, dall’opera di captazione sino al rubinetto dell’utente ; tuttavia la valutazione della conformità ai valori di parametro va fatta dalle Aziende Sanitarie Locali sui campioni prelevati al punto di consegna della rete e ai rubinetti da cui l’acqua fuoriesce per essere adibita al consumo umano.

Il Decreto del 5 settembre 2006 ha modificato il valore di parametro per il clorito (allegato I, parte B, del D.Lgs. 31/01), innalzandolo a 700 µg/l.

Il Decreto del Dirigente dell'Unità di progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Regione Veneto n.15 del 9 febbraio 2009 aggiorna il DGR 4080/2004 relativo alle linee guida per la sorveglianza delle acque destinate al consumo umano nella Regione Veneto. E' la norma regionale che detta criteri tecnici per l'attuazione del D.Lgs 31/01.

Il D.M. 2 febbraio 2012, n.25 abroga il D. M. 21 dicembre 1990, n.443 e disciplina il trattamento domestico delle acque potabili.

Il D.L. 25 gennaio 1992, n.105 disciplina l’utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, in attuazione della direttiva 80/777/CEE.

Il Decreto Ministeriale 12 novembre 1992 n.542 e sm riporta i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

Il Decreto del 29 dicembre 2003, modifica alcuni criteri di valutazione del D.M. 542 del 12/11/92, in attuazione alla Direttiva 2003/40/CE, e detta alcune condizioni di utilizzo delle acque minerali naturali e di sorgente.

La Legge 5 gennaio 1994, n.3, ora abrogata dal D.Lgs. 152/06 che ne accoglie i contenuti, istituiva le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO), su questi principi:

  • la salvaguardia delle risorse idriche, sia acque superficiali sia sotterranee, quale bene pubblico e diritto delle generazioni future
  • l’uso delle acque indirizzato al risparmio e al rinnovo delle risorse per preservare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, gli equilibri idrogeologici e i processi geomorfologici.

In Veneto la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 attribuisce le funzioni delle AATO a nuovi enti denominati Consigli di bacino che devono essere costituiti mediante convenzione tra i Comuni appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Ottimale. La L.R. 17/2012 conferma le delimitazioni territoriali delle ATO che erano già state definite dalla precedente L.R. 5/1998.

La Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 istituisce l’Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto denominata Azienda Zero  e dispone per l’individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS.

Il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 attua la direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013 e stabilisce i principi e disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano mediante parametri indicatori nonché i relativi valori di parametro.

La Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013 stabilisce requisiti per la tutela deella salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Normativa regionale relativa alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle acque destinate al consumo umano:  DGR n.1490 del 12/08/2013, DGR n.2014 del 4/11/2013, DGR n.168 del 20/02/2014, DGR n.618 del 29/04/2014, DGR n.1874 del 14/10/2014, DGR n.2133 del 05/01/2016, DGR n.1590 del 3/10/2017, DGR n.1591 del  3/10/2017.

Il Decreto del Ministero della Salute del 29 dicembre 2003 attua la direttiva 2003/40/CE nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale n. 542 del 12/11/1992 e modifiche, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

Il Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 attua la direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

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Ultimo aggiornamento

15-11-2022 16:41

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