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Definizioni

Il Decreto Legislativo n.155/2010 art. 1, definisce i principi per:

  • a) individuare gli obiettivi per la qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
  • b) valutare la qualità dell’aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
  • c) disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell’aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche;
  • d) mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.
  • e) realizzare una maggiore cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea in materia di inquinamento atmosferico.

Lo stesso decreto, all’art. 2, definisce i principali concetti sul tema aria e specifica le definizioni dei livelli di concentrazione standard di legge, dei valori limite e obiettivo, delle soglie da considerare per valutare la qualità dell’aria. Ecco le principali definizioni:

  • aria ambiente: l’aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro, defibiti dal D.Lgs. 81/2008;
  • inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall’uomo nell’aria ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull’ambiente nel suo complesso;
  • livello: concentrazione nell’aria ambiente di un inquinante o deposizione di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
  • valutazione: utilizzo dei metodi stabiliti dal presente decreto per misurare, calcolare, prevedere o stimare i livelli degli inquinanti;
  • zona: parte del territorio nazionale delimitata ai sensi del presente decreto ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria;
  • agglomerato: zona costituita da un’area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un’area urbana principale e dall’insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente: 1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti; oppure 2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;
  • area di superamento: area, ricadente all’interno di una zona o di un agglomerato, nella quale è stato valutato il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo; tale area è individuata sulla base della rappresentatività  delle misurazioni in siti fissi o indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione;
  • valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;
  • livello critico: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, oltre il quale possono sussistere effetti negativi diretti su recettori quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;
  • valore obiettivo: concentrazione nell’aria ambiente stabilita al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato termine, deve essere perseguito mediante tutte le misure a tale fine necessarie che non comportano costi sproporzionati;
  • soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente decreto;
  • soglia di informazione: livello oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare informazioni adeguate e tempestive;
  • obiettivo a lungo termine: livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di assicurare un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente;
  • margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore puó essere superato alle condizioni stabilite dal presente decreto;
  •  soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;
  • soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale e' consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente.

Ultimo aggiornamento

06-12-2022 13:12

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