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16-09-2022 09:12Contenuti correlati
Particolari categorie di rifiutoParticolari categorie di rifiutoParticolari categorie di rifiuto I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lettera a, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). Nell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 è riportata la classe “02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, caccia e pesca”.
I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole, sono:
I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:
L’articolo 185, comma 1) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che siano escluse dalla disciplina sui rifiuti (parte IV ) le seguenti tipologie di materiali:
Sono inoltre escluse dalla disciplina sui rifiuti, in quanto normate da specifiche disposizioni comunitarie e nazionali di recepimento (articolo 185, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) anche i seguenti materiali che sono generalmente di origine agricola:
Ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici (art. 52, c. 2-bis L. 134/2012).
La norma di riferimento per la gestione dei rifiuti agricoli, in quanto rifiuti speciali, è il D.Lgs. 152/06 (parte IV).
Attualmente, in generale, e quindi anche per le imprese agricole, fino al 31.12.2015 si applicano gli articoli 188, ”Responsabilità della gestione dei rifiuti”, 189 “Catasto dei rifiuti”, 190 “Registri di carico e scarico”, e 193 “Trasporto dei rifiuti” del D.Lgs. n. 152/06, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.
Durante detto periodo, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” commi da 3 a 9, e 260-ter “Sanzioni amministrative accessorie. Confisca” del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni. Attenzione però che il legislatore ha stabilito che le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 260 bis si applicano a partire dal 1 maggio 2015. Pertanto da tale data sono sanzionati i comportamenti relativi all'omissione dell'iscrizione al SISTRI e all'omesso pagamento del contributo SISTRI.
Pertanto nelle diverse fasi di gestione sono previsti i seguenti obblighi e semplificazioni:
Deposito temporaneo
Consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.C., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.
I rifiuti speciali provenienti dall’attività agricola, siano essi pericolosi o non pericolosi, dovranno essere raccolti temporaneamente, per gruppi omogenei, in appositi ambienti che posseggano caratteristiche tali da impedire inconvenienti igienico sanitari e, in generale, danni a cose o a persone. Per i rifiuti pericolosi deve essere assicurato il rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, nonché delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose. I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti devono essere gestiti conformemente al regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni.
I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
In ogni caso, anche quando il quantitativo di rifiuti prodotti in un anno non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
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Smaltimento o recupero
I rifiuti speciali dell’attività agricola potranno poi essere smaltiti secondo le seguenti modalità alternative:
Gli oneri relativi allo smaltimento sono a carico del detentore dei rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.
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Trasporto
Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
Le imprese agricole produttori iniziali di rifiuti che effettuano in conto proprio operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, purché tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, devono iscriversi all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, c. 8 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni.
Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
E’ importante sottolineare che le aziende che non rientrano nella fattispecie del trasporto in conto proprio hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo come enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (art. 212, c. 5 del D.Lgs. n. 152/06).
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183.
Per “circuito organizzato di raccolta si intende il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;).
Formulario di identificazione per il trasporto
Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un formulario di identificazione (FIR), in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore. Il detentore quindi deve avere in archivio 2 copie del FIR di cui una (IV copia) sottoscritta dall’impianto destinatario del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.
Il formulario di identificazione viene numerato e vidimato dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti FIR è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Fino al 31/12/2015, ai sensi dell’art. 193, c. 4-bis del D.Lgs. n. 152/06 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, sono esonerati dalla dalla tenuta del formulario di identificazione:
Dal 1/1/2016 (salvo modifiche del quadro normativo) le disposizioni relative al FIR non si applicano:
Le aziende che non rientrano nella fattispecie del trasporto in conto proprio descritta in precedenza alla lettera c) hanno l’obbligo di iscrizione al SISTRI come enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale e devono altresì essere in regola con il pagamento del contributo annuale di adesione al sistema.
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Ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/06 le imprese agricole comunicano annualmente (entro il 30 aprile) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e quindi secondo la Dichiarazione Annuale Ambientale (MUD), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti dalla loro attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila. Nel caso i rifiuti pericolosi siano conferiti al Servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione annuale è effettuata dal gestore del Servizio limitatamente alle quantità conferite.
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Gli imprenditori agricoli sono obbligati, per i rifiuti speciali pericolosi prodotti, alla tenuta del registro di carico e scarico su cui annotare le quantità e le caratteristiche qualitative degli stessi.
I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.
I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. In particolare:
Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L’archivio informatico è accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell’utente e password dedicati.
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Ai sensi della normativa vigente (Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e D.M. 24 aprile 2014) le imprese agricole che sono tenute ad aderire al SISTRI sono le seguenti:
Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che vi aderiscono volontariamente, sono esonerati dal 1 gennaio 2016 (salvo modifiche del quadro normativo) dagli adempimenti e dagli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. per i rifiuti registrati e movimentati con le modalità SISTRI.
Già in fase di applicazione del D.lgs. 22/97 è emerso il problema, evidenziato dagli operatori del settore agricolo, della corretta gestione dei rifiuti costituiti dai “contenitori vuoti di prodotti fitosanitari”.
L’A.R.P.A.V., sulla base di un incarico regionale, ha predisposto una proposta di disposizioni tecniche e procedurali per la corretta gestione dei “contenitori vuoti di prodotti fitosanitari”.
In particolare, alla base della proposta di disposizioni tecniche, vige il principio che con specifiche operazioni di “bonifica”, detto in altri termini di “lavaggio”, condotte in azienda nell’ambito delle “buone pratiche agronomiche”, i contenitori in parola possono essere considerati, al fine del loro corretto smaltimento, come rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani.
Sulla base di tale proposta la Regione Veneto con D.G.R. n. 1261 del 20/04/1999 ha emanato una direttiva valida per tutto il settore agricolo a livello regionale che rende ufficiale la procedura di bonifica dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, riportata nell' allegato A alla Delibera.
Da ultimo, le medesime indicazioni circa le modalità di lavaggio/ bonifica dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari sono state ribadite nella D.G.R.V. 1379 del 17 luglio 2012, con cui sono stati approvati gli “Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari”.
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