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Rifiuti Urbani

Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii:

  1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ( DCI 27/7/84);
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

La gestione dei rifiuti urbani

La gestione dei rifiuti urbani è di competenza dei Comuni, che la esercitano attraverso i regolamenti comunali. A livello regionale la gestione è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), come previsto dall’art. 200 del D.Lgs. 152/2006 e sulla base della pianificazione regionale.

Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono quindi suddivisioni del territorio istituiti allo scopo di ottimizzare il servizio in termini di raccolta, trasporto e destinazione finale dei rifiuti.
Gli obiettivi dichiarati sono:
•migliorare il servizio;
•incentivare le economie di scala;
•limitare i costi.

In Veneto la L.R. n.52/2012 all’art. 2 comma 1 ha definito che l’ambito territoriale ottimale è rappresentato dall’intero territorio regionale.


La struttura regionale competente è il Comitato di Bacino Regionale con le seguenti funzioni:
a)monitora i livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di indicatori e l’acquisizione di banche dati;
b) controlla il rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;
c) fornisce indirizzi ai consigli di bacino, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all’articolo 3, comma 6, lettera h);
d) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale di settore;
e) approva il proprio regolamento di disciplina del funzionamento;
f) trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività svolta.


Per favorire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità la Giunta regionale con DGRV n. 13/2014 ha individuato 12 Bacini Territoriali (allegato A) di carattere provinciale, interprovinciale e infraprovinciale. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali esercitano l’organizzazione e il controllo del servizio di gestione attraverso i Consigli di Bacino a cui partecipano tramite sottoscrizione di un’apposita convenzione (sullo schema tipo previsto dalla DGRV n. 1117/2014 nell'allegato A).

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Veneto: una sintesi
L'Osservatorio Regionale Rifiuti ha predisposto un documento, di seguito scaricabile, che rappresenta la sintesi dei diversi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Veneto, con relative modalità approvate e scadenze, al fine di descrivere lo stato dell'arte delle forme di gestione alla luce delle nuove disposizioni previste dalla normativa di settore e dalla pianificazione regionale.

Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Veneto. Relazione - novembre 2014

Ultimo aggiornamento

16-09-2022 09:11

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