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16-09-2022 09:12Contenuti correlati
Smaltimento PCBLe domande più frequenti
(aggiornate al 15 novembre 2005 secondo DM 11/10/01, note regionali e Legge 62 del 18/04/05, art. 18)
Chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione per i PCB?
Sono tenuti all’obbligo di presentazione della dichiarazione all’ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio Rifiuti e Compostaggio - Osservatorio Regionale Rifiuti, via S. Barbara, 5/a. 31100) i detentori di apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 dm3 (5 litri), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 (5 litri) è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito.
Caratteristiche apparecchio (condensatore /trasformatore) | Concentrazione di PCB | Obbligo presentazione dichiarazione | Schede da compilare |
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità inferiore a 5 litri | Superiore a 50 ppm (>50 mg/Kg o 0,005% in peso) | No | Nessuna |
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 litri | Fino a 50 ppm (<50 mg/Kg o 0,005% in peso) | No | Nessuna |
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 litri | In concentrazione compresa tra 50 e 500 ppm | Sì | -Scheda anagrafica -Scheda apparecchio fino al punto 3.1 e voce 4.1 “Decontaminazione prevista” |
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 litri | Superiore a 500 ppm (> 500 mg/Kg o 0,05% in peso) | Sì | -Scheda anagrafica -Scheda apparecchio (tutti i punti) |
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 209/99 la dichiarazione deve essere effettuata ogni 2 anni e deve comunque essere ripresentata entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenute. Con Circolare n. 3815/46.00 del 17/12/2001 (reperibile nel sito ARPAV) la Giunta Regionale del Veneto chiarisce che la scadenza per la prima comunicazione era il 31/12/2000 anche per chi avesse adempiuto alla comunicazione entro il 31/12/1999, e pertanto la successiva scadenza della comunicazione era il 31/12/2002, e quindi in seguito ogni due anni 2004, 2006, ecc..
Il D.M. del 11/10/2001, pubblicato sulla G.U. n. 255 del 02/11/2001, introduce il modello di comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 209/99. La Giunta Regionale del Veneto con Circolare n. 3815/46.00 del 17/12/2001 ritiene comunque che debbano essere considerate valide anche le comunicazioni presentate utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale. Tale modulistica è quella allegata alla Circolare della Regione Veneto n. 10855/311.11 del 07/12/1999 (reperibile nel sito ARPAV) ed è stata recentemente integrata ai sensi della Legge 62/05.
Tale dichiarazione va spedita alla Provincia e non all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti. I trasformatori non possono essere utilizzati in assenza di tale comunicazione.
Si consiglia di presentare ugualmente la comunicazione entro la scadenza prevista, nel caso si supponga di rientrare nei casi indicati al punto 1. Successivamente, nel caso l’esito delle analisi non coincida con la concentrazione dichiarata, si effettuerà, entro 10 giorni, una comunicazione integrativa di modifica. Questo comportamento evita la sanzione e permette all’Osservatorio Regionale sui Rifiuti di avere comunque un catasto PCB verosimile alla realtà.
A norma di legge il costruttore deve fornire con l’apparecchiatura la documentazione che attesti la presenza di PCB dal luglio 1988 in quantità inferiore a 100 ppm e, dal 28 settembre 1994, di 50 ppm. In tale documentazione è possibile che vi siano delle informazioni relative al tipo di fluido ed alla relativa concentrazione di PCB contenuto.
Non sono richieste dalla norma. I laboratori devono comunque essere in grado di effettuare l’analisi secondo il metodo descritto nel punto 7.
Con la Legge n. 62 del 18/04/05 sono stati modificati gli obblighi di smaltimento e decontaminazione per i detentori di apparecchi PCB. In sostanza, dovendo rispondere ad una esigenza di smaltimento progressivo di tutto il parco apparecchi, l’Unione Europea e, successivamente, l’Italia con la legge succitata, hanno programmato la decontaminazione/smaltimento entro termini scaglionati. Il 50% degli apparecchi detenuti al 31/12/2002 va smaltito entro il 31/12/05, il 70% entro il 31/12/07 e tutto il rimanente entro il 31/12/09. Se un soggetto è in possesso di un solo apparecchio la scadenza ultima per lo smaltimento è il 31/12/09. Solo i trasformatori con concentrazione di PCB tra 50 e 500 ppm godono di una deroga e possono quindi essere utilizzati fino a fine vita operativa. Per ulteriori dettagli al riguardo consultare il sito alla voce “Nuovi adempimenti per i detentori di apparecchi contenenti PCB”.
Va innanzitutto premesso che la mancata presentazione della comunicazione di cui dall’art. 5, commi 1 e 3, del D.P.R. 24/05/1988, n. 216 non è oggi più sanzionabile per effetto dell’intervenuta prescrizione.
Si precisa pertanto che la comunicazione è correttamente eseguita anche non riportando alcun estremo di precedenti comunicazioni che per l’appunto non sono state effettuate (sarebbe invece una violazione della norma compilare tale parte, ovviamente con una data non veritiera, simulando una, in realtà non esistente, precedente comunicazione).
In questa prima fase di attuazione della normativa le comunicazioni serviranno a costituire l’inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti.
L’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 209/99 stabilisce che i detentori di apparecchi contenti PCB che non effettuano, o effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione sono puniti con la sanzione amministrativa da 5 a 30 milioni cioè da 2.582,00 a 15.493,00 euro.
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