Le domande più frequenti (aggiornate al 15 novembre 2005 secondo DM 11/10/01, note regionali e Legge 62 del 18/04/05, art. 18)
Chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione per i PCB?
Sono tenuti all’obbligo di presentazione della dichiarazione all’ARPAV (Sezione Regionale del Catasto Rifiuti - Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e sottoprodotti email:dapve@pec.arpav.it) i detentori di apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 dm3 (5 litri), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 (5 litri) è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito.
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità inferiore a 5 litri
Superiore a 50 ppm
(>50 mg/Kg o 0,005% in peso)
no
Nessuna
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 litri
Fino a 50 ppm
(<50 mg/Kg o 0,005% in peso)
no
Nessuna
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 litri
In concentrazione compresa tra 50 e 500 ppm
si
-Scheda anagrafica
-Scheda apparecchio fino al punto 3.1 e voce 4.1 “Decontaminazione prevista”
Apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 litri
Superiore a 500 ppm
(> 500 mg/Kg o 0,05% in peso)
si
-Scheda anagrafica
-Scheda apparecchio (tutti i punti)
Con quale frequenza bisogna presentare la dichiarazione?
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 209/99 la dichiarazione deve essere effettuata ogni 2 anni e deve comunque essere ripresentata entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenute. Con Circolare n. 3815/46.00 del 17/12/2001 (reperibile nel sito ARPAV) la Giunta Regionale del Veneto chiarisce che la scadenza per la prima comunicazione era il 31/12/2000 anche per chi avesse adempiuto alla comunicazione entro il 31/12/1999, e pertanto la successiva scadenza della comunicazione era il 31/12/2002, e quindi in seguito ogni due anni 2004, 2006, ecc..
Quale modello va usato per la dichiarazione?
Il D.M. del 11/10/2001, pubblicato sulla G.U. n. 255 del 02/11/2001, introduce il modello di comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 209/99. La Giunta Regionale del Veneto con Circolare n. 3815/46.00 del 17/12/2001 ritiene comunque che debbano essere considerate valide anche le comunicazioni presentate utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale. Tale modulistica è quella allegata alla Circolare della Regione Veneto n. 10855/311.11 del 07/12/1999 (reperibile nel sito ARPAV) ed è stata recentemente integrata ai sensi della Legge 62/05.
Come e quando effettuare la comunicazione alla provincia di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento?
I detentori di apparecchi contenenti PCB che intendono utilizzare tali apparecchi in attesa del loro smaltimento o decontaminazione devono effettuare una comunicazione alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D. Lgs. n. 209/99. Il D.M. del 11/10/2001 all'art. 1 definisce i contenuti di tale comunicazione indicante: - "che il trasformatore è in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi; - che il trasformatore è stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 (guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche) o alla norma CEI 10-6 (norme per gli askarel) e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (installazione ed esercizio di trasformatori e di apparecchi contenenti askarel)."
Tale dichiarazione va spedita alla Provincia e non all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti. I trasformatori non possono essere utilizzati in assenza di tale comunicazione.
Dove si possono trovare le indicazioni sulla concentrazione di PCB nel fluido contenuto nell’apparecchiatura (trasformatore, condensatore, ecc.) per sapere se si deve presentare la comunicazione di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 209/99?
A norma di legge il costruttore deve fornire con l’apparecchiatura la documentazione che attesti la presenza di PCB dal luglio 1988 in quantità inferiore a 100 ppm e, dal 28 settembre 1994, di 50 ppm. In tale documentazione è possibile che vi siano delle informazioni relative al tipo di fluido ed alla relativa concentrazione di PCB contenuto.
Quali metodi di analisi si debbono usare per quantificare il contenuto in PCB di cui all'art. 5, comma 2 del D. lgs. n. 209/99?
l D.M. del 11/10/2001, pubblicato sulla G.U. n. 255 del 02/11/2001, è il decreto attuativo del D. Lgs. n. 209/99 di cui agli art. 5, comma 4, art. 7 comma 6 e art. 9, comma 2, e reca, tra l'altro, la metodologia da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB. L'art. 3 del predetto decreto ministeriale al comma 1, punto b) recita: "Le determinazioni analitiche del contenuto di PCB devono essere effettuate utilizzando le seguenti metodologie di riferimento: ……….b) la norma IEC 61619 Liquidi isolanti- Contaminazione da policlorobifenili (PCB)- Metodo di determinazione mediante gascromatografia con colonna capillare per la determinazione del contenuto di PCB nei liquidi isolanti".
Esistono delle caratteristiche tecniche che il laboratorio a cui si affidano le analisi deve possedere?
Non sono richieste dalla norma. I laboratori devono comunque essere in grado di effettuare l’analisi secondo il metodo descrittonella Faq precedente "Quali metodi di analisi si debbono usare per quantificare il contenuto in PCB di cui all'art. 5, comma 2 del D. lgs. n. 209/99"
Quale data va indicata alla voce "Decontaminazione prevista" (punto 4.1 del modello di comunicazione)?
Con la Legge n. 62 del 18/04/05 sono stati modificati gli obblighi di smaltimento e decontaminazione per i detentori di apparecchi PCB. In sostanza, dovendo rispondere ad una esigenza di smaltimento progressivo di tutto il parco apparecchi, l’Unione Europea e, successivamente, l’Italia con la legge succitata, hanno programmato la decontaminazione/smaltimento entro termini scaglionati. Il 50% degli apparecchi detenuti al 31/12/2002 va smaltito entro il 31/12/05, il 70% entro il 31/12/07 e tutto il rimanente entro il 31/12/09. Se un soggetto è in possesso di un solo apparecchio la scadenza ultima per lo smaltimento è il 31/12/09. Solo i trasformatori con concentrazione di PCB tra 50 e 500 ppm godono di una deroga e possono quindi essere utilizzati fino al 31/12/2025.
Nella Sezione apparecchio della comunicazione viene richiesto di riportare la data di effettuazione della denuncia prevista dall’art. 5, commi 1 e 3, del D.P.R. 24/05/1988, n. 216, tale elemento è obbligatorio e in caso di assenza cosa può accadere?
Va innanzitutto premesso che la mancata presentazione della comunicazione di cui dall’art. 5, commi 1 e 3, del D.P.R. 24/05/1988, n. 216 non è oggi più sanzionabile per effetto dell’intervenuta prescrizione. Si precisa pertanto che la comunicazione è correttamente eseguita anche non riportando alcun estremo di precedenti comunicazioni che per l’appunto non sono state effettuate (sarebbe invece una violazione della norma compilare tale parte, ovviamente con una data non veritiera, simulando una, in realtà non esistente, precedente comunicazione).
Qual’è lo scopo di queste comunicazioni?
In questa prima fase di attuazione della normativa le comunicazioni serviranno a costituire l’inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti.
Quali sono le sanzioni in caso di mancata comunicazione?
L’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 209/99 stabilisce che i detentori di apparecchi contenti PCB che non effettuano, o effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione sono puniti con la sanzione amministrativa da 5 a 30 milioni cioè da 2.582,00 a 15.493,00 euro.