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Adempimenti per i detentori di apparecchi contenenti PCB

QUADRO NORMATIVO

In data 15 luglio 1999 è entrato in vigore il D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 (pubblicato nella G.U. 30 giugno 1999, n. 151) recante "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili” che detta disposizioni relativamente allo smaltimento dei PCB usati, alla decontaminazione nonché allo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB ai fini della loro completa eliminazione.
Nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 11/10/01 (pubblicato nella G.U. 02/11/01, n. 255) sono stati indicati gli obblighi per il corretto utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa del loro smaltimento o della loro decontaminazione. L’allegato di tale decreto riporta il modello per la comunicazione di cui all’art. 3, comma 1 del D. Lgs. n. 209/99.
La Legge n. 62/05 del 18/04/05 modifica gli obblighi di smaltimento e decontaminazione degli apparecchi soggetti ad inventario e introduce l’obbligo di integrare la comunicazione prevista dall'art. 3 del D. Lgs. n. 209/99 con un programma temporale di smaltimento e con l’indicazione del percorso di smaltimento e decontaminazione degli apparecchi.

DEFINIZIONE DI PCB

Per PCB si intendono:

  1. i policlorodifenili;
  2. i policlorotrifenili;
  3. il monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano;
  4. ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso (50 ppm).

INVENTARIO

I detentori (persona fisica o giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB) di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 (litri), inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito, devono comunicare entro il 31 dicembre 2000 (termine così prorogato dal decreto legge n. 500 del 30/12/99, art. 1 convertito in legge con modificazioni con L. 25/02/2000, n. 32) e successivamente con cadenza biennale, e comunque entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità detenute, all'ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente) – Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio Osservatorio Rifiuti – Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso (TV) le informazioni riportate nel modello di comunicazione allegato alla lettera/circolare regionale n. 10855/311.111 del 7 dicembre 1999 aggiornato ai sensi della L. 62/05.

DECONTAMINAZIONE E SMALTIMENTO

Gli apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità inferiore a 5 litri (quindi non soggetti a inventario) che risultassero contaminati da PCB (concentrazione superiore a 50 mg/Kg - 50 ppm) devono essere decontaminati o smaltiti entro il 31/12/2005 (art. 5, comma 1, D. lgs. 209/99). La scadenza per questo tipo di apparecchi è confermata.

Per tutti gli apparecchi soggetti ad inventario, (in base all’art. 18, comma 5 della Legge n. 62/05, che ha modificato quanto stabilito all’art. 5, commi 2 e 3 del D. lgs. 209/99), è prevista da parte dei detentori un’integrazione della comunicazione (da effettuarsi entro il 31/12/06) con l'indicazione del programma temporale di smaltimento (vedi capitolo successivo) ossia:

  1. la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
  2. la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
  3. la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009.

Inoltre, all’art. 18, comma 1, lett. d), della Legge n. 62/05, si precisa che solo i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 % e lo 0,005 % in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.
Nel caso in cui un soggetto detenga un solo apparecchio la scadenza ultima per lo smaltimento è il 31/12/09, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi correlati.

PROGRAMMA TEMPORALE DI SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB (ART. 18, COMMA 5, L. 62/05)

Per adempiere all’obbligo dell’indicazione del programma temporale i soggetti detentori devono compilare la scheda anche nella sezione apparecchi al punto 4.1 aggiornando la data prevista secondo le nuove scadenze sopra riportate.

INTERO PERCORSO DI SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB (ART. 18, COMMA 5, L. 62/05)

Nella scheda smaltimento il detentore deve indicare l’intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in esso contenuti. A tal fine è stata modificata nella scheda di dichiarazione PCB la Sezione Apparecchio al punto 4.4. PERCORSO DI SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI. In tale punto devono essere riportati i dati anagrafici di tutte le ditte coinvolte nelle fasi dello smaltimento. Pertanto, nel caso di conferimento degli apparecchi contaminati da PCB e dei PCB in essi contenuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B del D.Lgs. n. 22/97, dovranno essere dichiarati non solo i dati relativi a tali soggetti, ma anche, ove possibile, quelli dell’impianto che effettua le operazioni di smaltimento finale dei rifiuti.

OBBLIGO PER IMPIANTI AUTORIZZATI ALLO STOCCAGGIO DI APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB

I soggetti autorizzati, ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento; il mancato smaltimento finale nei tempi previsti (sei mesi) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

DIVIETI

E' vietato il riempimento dei trasformatori con PCB.

E' vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopo di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi.

E' vietata la miscelazione dei PCB con altre sostanze o fluidi.

E' vietata la miscelazione dei PCB usati con altre sostanze o fluidi salvo che non si sia in possesso dell'autorizzazione alla miscelazione prevista dall'art. 9 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

Per informazioni e approfondimenti rivolgersi a Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - Unità Organizzativa Economia Circolare e ciclo dei rifiuti drtf@arpa.veneto.it

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