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FAQ su terre e rocce da scavo
Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.
Con l'entrata in vigore del DPR 120/2017 sono state ricomprese in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo con particolare riferimento:
Il DPR 120/2017 prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad Arpav, e ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo, una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.
La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo", quindi il legale rappresentante della ditta che effettua lo scavo; solo nel caso di completo riutilizzo in sito sono accettabili dichiarazioni sottoscritte anche dal proprietario/proponente o dal progettista/direttore dei lavori.
Il produttore delle terre per l'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo deve seguire le istruzioni operative definite da Arpav.
La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell’art. 4 va inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.
Il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.
Il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7 (scarica il Documento di trasporto).
Per quanto riguarda il completo riutilizzo in sito, quest'ultimo non è normato dal DPR 120/2017 ma dall'art. 185 del D.Lgs.152/2006, di conseguenza si continua ad utilizzare il modello (autocertificazione) già in vigore in Veneto, sempre utilizzando l'applicativo web dedicato; l'autocertificazione in questo caso va inviata solo al comune del sito di scavo.
Per ulteriori chiarimenti sulla gestione delle terre e rocce da scavo e l'applicazione del DPR 120/2017 si può far riferimento alle “Linee guida (LG) sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS)” emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).
Le dichiarazioni, per essere pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla normativa, devono essere compilate utilizzando l'applicativo web dedicato.
Effettuato l'accesso, è necessario registrarsi, procedere con la compilazione della scheda ed infine confermare e stampare (su file o su carta) la dichiarazione.
Nel caso in cui il produttore delle terre provveda all'accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso del sito di utilizzo, dovranno essere seguite le istruzioni operative definite da Arpav.
A partire da novembre 2015, i dati delle analisi eseguite per la gestione delle terre e rocce da scavo, inseriti utilizzando l'applicativo on-line, vanno ad aggiornare una mappa e il relativo database che contiene le analisi a partire dal 2010.
Nella mappa è possibile visualizzare anche le unità fisiografiche e deposizionali del Veneto, aree omogenee per contenuto in metalli pesanti, che sono state descritte nella pubblicazione ARPAV Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto. Nella mappa queste unità sono rappresentate da aree di sfondo caratterizzate da colori differenti. Cliccando sul colore utilizzando il tasto "info" viene visualizzato il nome dell’unità e i relativi valori di fondo.
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