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Regolamento di attuazione Legge 241/90

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 disciplina i procedimenti amministrativi nonché l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi disponibili presso le strutture dell'ARPAV.

Art. 2

I documenti amministrativi sono di norma pubblici, la loro conoscibilità può essere esclusa, limitata o differita qualora sussista uno dei motivi ostativi previsti negli articoli seguenti.

Art. 3

L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copie è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo (art. 25 L. 241/1990). I costi stessi sono determinati con provvedimento del Direttore Generale nel quale vengono, altresì, determinante le modalità di pagamento dell’importo dovuto da parte dell’utente.

Art. 4

Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento per "legge" si intende la legge 7 Agosto 1990 n. 241.

CAPO I - TERMINI E RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

Art. 5 Ambito di applicazione.

Il presente capo si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Ente. Si applica, altresì, sia ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia ai procedimenti promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge. I procedimenti di competenza dell'Ente con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento deve concludersi, dell'organo o ufficio competente, sono individuati con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 6 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio dell'Ente. Quando l'atto propulsivo è emanato da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento di esso da parte dell'Ente.

Art. 7 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Al momento della presentazione dell'istanza è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta, contenente la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento la ricevuta è costituita dall’avviso stesso. Qualora per il numero delle istanze la consegna della ricevuta risulti particolarmente gravosa, l'Ente rende noti i dati di cui all'art. 8 comma 2 della legge, mediante forme di pubblicità idonee. Qualora la domanda del privato sia ritenuta non regolare od incompleta, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedime Nel caso in cui l'Ente non provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre dal ricevimento della domanda.

Art. 8 Comunicazione dell'inizio del procedimento.

Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’inizio del procedimento d'ufficio è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi e ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge, indicando nell'atto relativo le esigenze che motivano le particolari forme di comunicazione. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge, solo dai soggetti interessati, con comunicazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire i chiarimenti necessari entro il termine massimo di dieci giorni, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica.

Art. 9 Partecipazione al procedimento.

Salvo quanto disposto dalle disposizioni del capo V della legge, presso ciascuna sede in cui sono collocati strutture ed uffici dell'Ente sono rese note, tramite affissione in appositi albi o altre forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti ai sensi dell'art. 10, lettera a) della legge. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge, i soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti non oltre trenta giorni dall'inizio del procedimento. Quando il termi L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma 2, deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 10 Termine finale del procedimento amministrativo.

Il termine individuato a norma dell'art.5 comma 2., è quello entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale. Se il provvedimento è ricettizio il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di comunicazione del provvedimento al destinatario. Per i provvedimenti concernenti contributi o ausili finanziari, comunque denominati, il termine coincide con la comunicazione al destinatario della possibilità di percezione della somma o dell'ausilio concesso. Ove non sia altrimenti disposto, per i procedimenti di variante che fanno riferimento ad un provvedimento già emanato, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Art. 11 Responsabile del procedimento.

Salvo che non sia diversamente disposto, il Responsabile del procedimento è il Dirigente preposto all'unità organizzativa competente, individuata ai sensi dell’art. 5 comma 2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro personale addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa competente sono comunicati ai soggetti indicati nell'art. 5 comma 3. della legge. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'art. 5 della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Art. 12 Obbligo di provvedere.

Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1. della legge.

Art. 13 Determinazioni dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari.

Ai sensi dell’art. 12 della legge, la concessione di sovvenzioni e contributi a persone ed Enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità a cui l’Ente deve attenersi.

Art. 14 Accordo di programma e conferenza di servizi.

Per la definizione e la realizzazione di opere, interventi e programmi di particolare importanza nei quali siano coinvolti diversi soggetti sia pubblici che privati e si renda quindi necessaria una complessa azione di coordinamento, l'ARPAV, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati. Tali accordi, oltre alle finalità perseguite, devono prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed , in particolare: determinare i tempi e le modalità delle azioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'accordo; definire, attraverso il piano finanziario, i costi e le fonti di finanziamento; assicurare il coordinamento e la relativa regolazione dei rapporti tra gli enti coinvolti Il Direttore Generale definisce e stipula l'accordo, nell'osservanza delle formalità previste dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di competenza dell'Ente, il Direttore Generale indice una conferenza di servizi, su proposta del responsabile del procedimento. Alla conferenza dei servizi partecipa il rappresentate competente ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente. Per quanto non previsto espressamente dal presente capo, si applicano le disposizioni degli artt. 14 e seguenti della legge.

CAPO II - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRINCIPI GENERALI

Art. 15 Semplificazione delle procedure di accesso.

Il diritto di accesso deve realizzarsi con modalità ispirate ai principi di efficacia, flessibilità e semplificazione dell'attività amministrativa e si esercita prioritariamente in via informale. L'accesso in via formale, disciplinato dal Capo V del presente Regolamento, è procedura eventuale motivata dalla necessità di espletare un'attività istruttoria nelle istanze pervenute.

Art. 16 Definizioni.

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intende per: Documento amministrativo: la rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie degli atti formati da ARPAV o da essa utilizzati ai fini della propria attività istituzionale. Inclusi gli atti relativi alle informazioni sullo stato delle componenti ambientali nonché alle attività che incidono o possono incidere negativamente sulle stesse ed ai provvedimenti destinati a tutelarle. Soggetti legittimati a richiedere l'accesso: l'accesso ai documenti amministrativi è consentito alle persone fisiche o giuridiche che vi abbiano un interesse diretto e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. E' altresì consentito alle associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Art. 17 Esclusione del diritto di accesso.

Le richieste di accesso presentate ad ARPAV, sia in via informale che formale, possono essere respinte, o accolte solo parzialmente, qualora riguardino: atti coperti da segreto di Stato oppure relativi a strutture, mezzi ed azioni strumentali alla tutela dell'ordine pubblico ed alla r epressione di condotte criminose; notizie relative alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, anche se di per sé vere e non lesive della loro dignità; gli accertamenti medico-legali e la documentazione matricolare di dipendenti diversi dal richiedente; documenti inerenti il trattamento stipendiale individuale di dipendenti diversi dal richiedente; documenti relativi alla concessione, a soggetti diversi dal richiedente, di benefici assistenziali, limitatamente agli aspetti che concernano la situazione economica, sanitaria e familiare del beneficiario; i nominativi del personale delegante e i vari versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali; la documentazione attinente a procedimenti disciplinari e all'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, relativa a soggetti diversi dal richiedente; informazioni relative all'organizzazione aziendale e alla situazione patrimoniale finanziaria delle imprese; conoscenze di carattere tecnico relative ai processi di lavorazione e alle materie prime utilizzate nelle attività produttive; dati, studi, progetti, piante e cartografie fornite ad ARPAV da soggetti terzi, senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirli; documenti amministrativi detenuti da ARPAV e che altre Pubbliche Amministrazioni escludono dal diritto di accesso. Ai sensi del presente Regolamento e fatte salve le proprie attribuzioni istituzionali, l’ARPAV è tenuta a garantire l'accesso alla documentazione in suo possesso unicamente nello stato di raccolta e sistemazione in cui esse si trovano, senza obbligo di procedere al trattamento di dati disaggregati. L'accesso a pareri, progetti o elaborati di qualsiasi altra natura commissionati da ARPAV a liberi professionisti o società di consulenza è consentito qualora questi documenti costituiscano presupposto logico-giuridico di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi o interessi legittimi del soggetto richiedente. E' comunque vietato l'utilizzo commerciale e la diffusione non autorizzata di tale documentazione. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente il ricorso al potere di differimento. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici, così come disposto dall'art. 24 della Legge e dall'art. 8 del D.P.R. 352/1992.

Art. 18 Differimento del diritto di accesso.

L'accoglimento delle istanze di accesso ai documenti amministrativi presentate sia in via informale che formale, può essere differito sino a quando la diffusione di questi atti impedisca, o ostacoli, il corretto ed efficiente svolgimento delle attività istituzionali di ARPAV o di altra Pubblica Amministrazione, oppure sia di pregiudizio alle funzioni inquirenti, giudicanti o sanzionatorie di cui siano titolari altre Autorità Pubbliche. In particolare può essere differito l'accesso: agli atti relativi alle procedure di acquisizione di beni o servizi fino all'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione; alla documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, o di pubblica selezione, fino all'approvazione delle graduatorie, ovvero fino alla conclusione della fase del procedimento che abbia prodotto esiti sfavorevoli per il richiedente; agli atti preparatori di provvedimenti normativi, di amministrazione generale, di pianificazione o di programmazione, fino alla loro formale adozione da parte delle Autorità competenti; alle ricerche, alle elaborazioni e agli studi eseguiti da ARAPV, su incarico di terzi fino alla concessione dell'autorizzazione da parte dei committenti; agli atti trasmessi all'Autorità Giudiziaria qualora gli stessi siano coperti da segreto istruttorio o gravati da sequestro e fino al permanere delle relative preclusioni ai sensi degli artt.114 e 329 c.p.p.; agli atti inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative fino alla conclusione del procedimento connesso.

Art. 19 Altre forme di pubblicità.

ARPAV, oltre a garantire l'esercizio del diritto di accesso con le modalità indicate nel presente Regolamento, ottempera agli obblighi di pubblicità ed informazione attraverso: la pubblicazione di provvedimenti di interesse generale, e di altri atti di particolare rilievo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e/o nella rete INTERNET; l'affissione presso la Sede Centrale degli atti deliberativi adottati dal Direttore Generale e la loro diffusione nella rete INTERNET, compatibilmente con la normativa sulla privacy; la promozione di iniziative editoriali e di comunicazioni radiotelevisive idonee a diffondere presso la Società Civile dati e informazioni di pubblica utilità; la diretta notificazione agli interessati degli atti che incidono sulle loro posizioni giuridiche; l'identificazione da parte dell'utenza dei dipendenti dell'Agenzia.

CAPO III - DIRITTO DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 20 Finalità.

Il presente capo ha lo scopo di garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso dell'Ente e la diffusione delle medesime, nonché di stabilire i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali siffatte informazioni debbono essere rese disponibili, in applicazione dei principi stabiliti dall'art. 14 comma 3 delle legge 8 luglio 1986, n. 349 e dal decreto legislativo del 24.02.1997 n. 39.

Art. 21 Accesso all'informazione.

Chiunque ha diritto al libero accesso alle informazioni disponibili in materia ambientale in possesso dell'ARPAV, fatto salvo quanto disposto al comma 2. dell’art. 17. A tal fine chiunque può ottenere copia dei documenti disponibili, previo rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura ai sensi dell’art. 3. Per informazioni in materia ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle banche dati presso l'Ente, in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, del territorio e degli spazi naturali nonché alle attività o misure che incidono o possono incidere negativamente sugli stessi nonché a quelle destinate a tutelarli, ivi comprese misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente.

Art. 22 Modalità e limiti.

Fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi l'Ente è tenuto a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse. L’accesso ai documenti attinenti le informazioni sullo stato delle componenti ambientali può essere rifiutato, limitato o differito quando il suo accoglimento comporti la trasmissione di dati incompleti ovvero non rappresentativi o non ancora sottoposti a procedura di validazione, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 1997. L'ente risponde al richiedente nel più breve termine possibile e comunque entro trenta giorni. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento puntuale ai casi di esclusione di cui al comma precedente. Il responsabile del procedimento, le modalità e le forme del diritto di accesso, sono individuati, in quanto applicabili, dagli articoli 2-3-4-5 e 6 del D.P.R. 27.06.1992 n. 352, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 23 Tutela del diritto di accesso.

Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale è dato ricorso in sede giurisdizionale presso il TAR secondo la procedura di cui all'art. 25 comma 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 24 Diffusione delle informazioni.

L'Ente favorisce in modo attivo la diffusione al pubblico di informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente mediante opportuni mezzi di comunicazione.

CAPO IV - L'ACCESSO INFORMALE

Art. 25 L'accesso informale.

Qualora risulti evidente l'insussistenza di cause di esclusione o differimento così come specificate agli artt. 17 e 18, e non vi siano dubbi sull'identità del richiedente e, ove necessario, sull'esistenza in capo allo stesso di un interesse qualificato, il Responsabile del procedimento esamina immediatamente la richiesta presentata anche verbalmente dall'utente e, verificata la disponibilità della documentazione, accoglie l'istanza mediante l'esibizione del materiale richiesto e l'eventuale estrazione di copie. Il richiedente dovrà rilasciare una dichiarazione di presa visione o di ricevuta degli atti. Anche alle richieste di accesso presentate in via informale si applicano le disposizioni dell'art. 3. Se non diversamente motivato, l'esercizio del diritto di accesso informale deve essere reso possibile entro quindici giorni dalla formulazione dell'istanza.

CAPO V - IL PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE

Art. 26 Presentazione delle istanze.

Nei casi in cui non sia possibile l'accoglimento delle richieste tramite le vie brevi, l'interessato, qualora non vi abbia già provveduto, viene invitato a presentare istanza formale, dando così avvio al procedimento di accesso. L'interessato può presentare l'istanza di accesso presso gli uffici della Sede Centrale ovvero presso qualsiasi Dipartimento Provinciale dell'Agenzia, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano prodotto la documentazione richiesta o la detengano stabilmente. Le istanze sono ricevute dal Responsabile del procedimento. Qualora il Responsabile del procedimento verifichi che il documento richiesto non è stato prodotto o non è detenuto dalla propria struttura, trasmette, senza ritardo, l'istanza al Responsabile del procedimento della struttura competente, il quale diventa a tutti gli effetti titolare del procedimento fino alla sua archiviazione.

Art. 27 Fase istruttoria.

Il Responsabile del procedimento, ricevuta la domanda e acquisito il materiale richiesto, redige una breve relazione nella quale esprime una valutazione in merito all'accessibilità dei documenti richiesti e di conseguenza dispone l'accoglimento, il differimento o il rigetto dell'istanza di accesso. Se ricorrono motivate esigenze il Responsabile del procedimento richiede all'Autorità Giudiziaria o agli Enti Locali interessati, il nulla osta alla diffusione di atti pertinenti procedimenti penali o di irrogazione di sanzioni amministrative. Il Responsabile del procedimento per l'accesso richiede altresì, ove necessario, le autorizzazioni di cui all'art. 18 comma 1. lett. d). Delle richieste di nullaosta o di autorizzazione deve essere data tempestiva comunicazione alla persona richiedente.

Art. 28 Conclusione del procedimento.

Le determinazioni con le quali si differiscono o rigettano le istanze di accesso devono essere adeguatamente motivate, indicando le circostanze di fatto e le ragioni di diritto che hanno indotto a non accogliere le richieste. Le determinazioni del Responsabile del procedimento devono essere adottate entro 30 giorni decorrenti dalla data nella quale sono pervenute le istanze degli interessati, così come risultante dal protocollo della struttura ricevente. Decorso inutilmente detto termine le istanze si intendono rigettate. Ove per la valutazione delle istanze si renda necessario acquisire i nulla osta di cui all'art. 27, comma 2., ovvero le autorizzazioni di cui all'art. 18 comma 1. lett. d), il termine di cui sopra si intende sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione degli stessi.

Art. 29 Ricorsi.

Avverso le determinazioni di cui all'art. 28, commi 1. e 2., è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del T.A.R. è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Art. 30 Costi e imposte di bollo.

Le imposte di bollo, sono dovute esclusivamente nel caso in cui gli atti vengano rilasciati, su richiesta dell'interessato, in copia conforme all'originale, a meno che il rilascio venga richiesto per uno degli scopi previsti nelle disposizioni di cui alle Tabelle annesse al D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, (in materia assistenziale, previdenziale, pensionistica, occupazionale, ecc.) nel qual caso gli atti stessi sono fiscalmente esenti. Le Pubbliche Amministrazioni, in condizioni di reciprocità, sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie dei documenti amministrativi. Le somme percepite dall’Ente quale corrispettivo per il rilascio di copie di documenti esulano dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto le stesse sono incassate nell’esercizio di un’attività istituzionale e quindi dovuta.

Art. 31 Disposizioni finali.

Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi, regolamenti, accordi o convenzioni che disciplinano la cessione ovvero la diffusione al pubblico di particolari tipologie di dati o informazioni ambientali. Con cadenza almeno triennale dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'ARPAV procederà alla verifica della congruità delle categorie dei documenti sottratti all'accesso indicati all'art. 17, anche alla luce delle vigenti normative, apportando, se del caso, le opportune modifiche

 

Ultimo aggiornamento

21-09-2022 13:00

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