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RISP - Rapporto di sicurezza in ambito portuale

La normativa italiana prevede, nell’ambito della pianificazione territoriale delle aree portuali, che l’Autorità Portuale competente rediga uno studio sul rischio.

Essendo Porto Marghera un porto industriale con presenza di attività assoggettate alla Seveso II, si è reso necessario predisporre uno studio di dettaglio sui rischi derivanti da installazioni ed attività condotte nell'area del porto.

Lo studio elaborato da ARPAV, conclusosi nel 2006, è stato finalizzato a fornire una misura dei rischi associati alla presenza di attività industriali nell’area portuale, con riferimento alla possibilità di incidenti rilevanti.
Al fine di fornire un quadro di riferimento della situazione complessiva, la rappresentazione del rischio individuata per il progetto è quella della mappatura delle zone di isorischio (rappresentazione concettualmente identica alle curve di isorischio, ma di maggiore efficacia e comprensibilità dal punto di vista dell’impatto visivo) e delle curve F-N elaborate sulla scorta degli scenari più rappresentativi individuati tramite lo studio.

La redazione di un Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale è prevista dal D. M. 293/2001, decreto attuativo del D. Lgs. 334/1999, ovvero il decreto che regolamenta il controllo dei pericoli da incidente rilevante. È indubbio che nonostante la normativa di riferimento sia direttamente legata ai rischi derivanti dagli impianti industriali, vige un legame molto stretto tra stabilimento industriale, porto e relativo trasporto navale. Da un punto di vista normativo questo significa prima di tutto un’intersezione molto ampia di leggi che coinvolgono i pericoli derivanti dalle produzioni industriali, dalle operazioni di carico/scarico e logistica in genere e non ultimo dal trasporto navale di merci pericolose.

Rapporto integrato di sicurezza in ambito portuale: normativa di riferimento

In tema di rapporto integrato di sicurezza in ambito portuale, il D.M. 293/2001 disciplina le modalità di redazione del rapporto, del piano di emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali, petroliferi e commerciali da parte dell’autorità competente. Per autorità competente si intende l’Autorità Portuale, nei porti in cui essa è istituita ai sensi dell’art. 6 della legge 84/94, e l’autorità marittima negli altri porti.
Più dettagliatamente il decreto stabilisce che il rapporto deve evidenziare:

  • i pericoli e i rischi di incidenti rilevanti derivanti dalle attività svolte nell’area portuale;
  • gli scenari incidentali per ciascuna sequenza incidentale individuata;
  • le procedure e le condotte operative finalizzate alla riduzione di rischi di incidenti rilevanti;
  • le eventuali misure tecniche atte a garantire la sicurezza dell’area considerata.
Le informazioni necessarie per la redazione del rapporto vengono richieste dall’autorità competente a:
  • i gestori degli stabilimenti di cui al decreto 334/99 ubicati nei porti industriali e petroliferi;
  • le imprese autorizzate ad effettuare operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione di sostanze pericolose;
  • le amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici e privati rilevanti per la sicurezza delle attività portuali.

I dettagli dell’analisi vengono comunque riportati nell’allegato 1 del decreto.

Il D. Lgs. n. 334 del 17/8/1999 ha recepito la direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. All’art. 4 comma 3 di tale decreto si precisa che i porti industriali, petroliferi e commerciali, secondo anche le recenti modifiche apportate con il D. Lgs. n. 238 del 21/9/2005, in cui sono presenti sostanze pericolose secondo quanto stabilito all’art. 2, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto stesso con gli adattamenti richiesti dalla peculiarità delle attività portuali, definiti da un regolamento interministeriale.
Il D.M. n. 293 del 16/5/2001 rappresenta tale regolamento, emanato proprio con l’intento di regolamentare la normativa nei porti industriali, petroliferi e commerciali, ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti.
Accanto alla normativa sul controllo dei pericoli da incidenti rilevanti si inserisce anche la legge n. 84 del 28/01/1994 per il riordino della legislazione in materia portuale, emanata allo scopo di disciplinare l’ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti. Le legge ha introdotto alcuni elementi di trasformazione delle realtà portuali come l’istituzione delle Autorità Portuali, la fine del monopolio attribuito alle compagnie e ai gruppi portuali e la loro trasformazione in società, la disciplina delle operazioni portuali e delle concessioni di aree demaniali.
In questo senso il D.M. 293/2001 rappresenta indubbiamente il ponte che le collega la normativa sul rischio di incidenti rilevanti e il riordino legislativo in materia portuale.

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Ultimo aggiornamento

10-11-2022 12:45

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