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Cosa dice la normativa

Qualità dell’aria

La norma di riferimento in tema di qualità dell’aria è il Decreto Legislativo n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/UE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, che istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, abrogando il corpus normativo previgente in materia.

Tale decreto regolamenta i livelli in aria ambiente di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10 e PM2.5), benzene (C6H6), ozono (O3), oltre ai livelli nel particolato PM10 di cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As), piombo (Pb) e benzo(a)pirene (BaP).

Gli inquinanti atmosferici sono regolati attraverso diversi tipi di soglie che si differenziano per tipo di bersaglio da proteggere (salute umana, vegetazione, ecosistemi) e per orizzonte temporale di conseguimento (breve o lungo termine): valore limite; valore obiettivo; obiettivo a lungo termine; soglia di informazione e di allarme; livello critico. Le definizioni più importanti contenute nel D.Lgs.155/2010 sono consultabili al seguente link.

Il provvedimento individua nelle Regioni le autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell’aria e per la redazione dei Piani di Risanamento della qualità dell'aria, che devono individuare le misure per il raggiungimento degli standard normativi.
L’attività di valutazione della qualità dell’aria si basa sul concetto di zonizzazione: basandosi sui superamenti delle soglie di valutazione stabilite dal decreto (in riferimento ad un periodo di monitoraggio di almeno tre anni sui cinque precedenti), il territorio viene suddiviso in zone e agglomerati, cui corrispondono differenti modalità di misurazione dei livelli degli inquinanti atmosferici: misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative e tecniche di modellazione.
La Regione Veneto ha approvato, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57/2004, il PRTRA, Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, successivamente aggiornato con DCRV n. 90/2016. Nel novembre 2021, con DGRV n. 1537/2021, la Giunta regionale ha avviato la procedura di aggiornamento del PRTRA, avvalendosi del supporto di ARPAV.

Il decreto definisce la rete minima di misura: a seconda dell’inquinante e del numero di abitanti nella zona o agglomerato, viene stabilito il numero minimo di stazioni di monitoraggio, con ulteriori indicazioni relativamente ai criteri di ubicazione su macroscala e microscala.
Ai fini della validità del monitoraggio, il decreto riporta inoltre gli obiettivi di qualità dei dati per le misurazioni in siti fissi, le misurazioni indicative e le tecniche di modellizzazione.
Vengono infine indicati i metodi di riferimento per il campionamento e l’analisi degli inquinanti.

In attuazione del Decreto Legislativo n. 155/2010 sono stati emanati una serie di decreti disponibili a questo link.

Le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte da anni hanno posto in atto misure e Piani della qualità dell’aria e definito e coordinato un insieme di azioni comuni attraverso la sottoscrizione di numerosi Accordi.
Si menziona in proposito l’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, approvato in Veneto con DGRV n. 836/2017, strumento fondamentale per rafforzare la sinergia tra le Regioni appartenenti al Bacino Padano in tema di riduzione dell’inquinamento atmosferico. Le azioni più significative riguardano l’adozione di provvedimenti volti a limitare la circolazione veicolare e l’introduzione di divieti relativi ai generatori di calore alimentati a biomassa.

La citata Direttiva 50/2008/UE è oggetto, in Veneto, di una procedura di infrazione arrivata in giudicato, per il superamento del valore limite giornaliero del PM10 in tutte le zone, tranne Prealpi e Alpi e Fondovalle, e una dichiarazione di messa in mora relativa alle concentrazioni di PM2.5 per gli agglomerati di Venezia e Padova.
A seguito della sentenza di condanna del novembre 2020 per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva per il PM10, con DGRV n. 238/2021 il Veneto ha approvato il ”Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria”, volto a rafforzare ulteriormente la programmazione regionale in vigore in tema di inquinamento da particolato atmosferico e suoi precursori. Le misure del Pacchetto si applicano a tutto il territorio regionale nel triennio 2021-2023, e riguardano sostanzialmente i seguenti settori:

  • Agricoltura: interventi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche; incentivazione all'acquisto di attrezzature per l’interramento immediato dei liquami e per l’incorporazione immediata dei concimi, nonché alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami ed altri interventi di tipo strutturale e gestionale negli allevamenti; conferma del divieto di combustione all'aperto di residui vegetali;
  • Trasporti: interventi volti a ridurre gli ossidi di azoto e il PM10 primario derivanti dall'utilizzo di mezzi inquinanti, con particolare riguardo, per il trasporto pubblico locale, al rinnovo del parco mezzi su gomma e all’acquisto di natanti a emissioni basse o nulle;
  • Energia/Ambiente: interventi volti ad incentivare la rottamazione dei veicoli fino a Euro 4; estensione su tutto il territorio regionale del divieto di combustione di biomasse per stufe inferiori alla categoria ambientale "3 stelle" in allerta verde e inferiore a "4 stelle" in condizioni di allerta arancio e rosso; incentivazione della rottamazione delle stufe obsolete con classificazione inferiore "3 stelle"; organizzazione di campagne informative sui temi della pulizia delle canne fumarie e sui divieti di combustione di biomasse per le stufe inquinanti; riduzione della temperatura nelle abitazioni e negli edifici pubblici di un ulteriore grado centigrado in condizioni di allerta arancione e rossa.

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Emissioni

Per la prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera il riferimento principale è costituito dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (Testo unico ambientale), Parte V, che si applica a tutti gli impianti (compresi quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera stabilendo valori di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi delle emissioni oltre che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.

Il testo unico è stato aggiornato dal D.Lgs. n. 128/2010 e dal D.Lgs. n. 46/2014, che oltre a modificarne le Parti II, III, IV e V, ha assorbito ed integrato i contenuti del D.Lgs. n. 33/2005 sull'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti.
Ulteriori aggiornamenti sono intervenuti con il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 con il quale si è data attuazione alla Direttiva UE 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi, definiti come gli impianti di "potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW". Al Titolo II introduce la definizione di medi impianti termici civili, ossia quelli di potenza pari o superiore a 1 MW, seguita da ulteriori disposizioni specifiche.

Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 (Parte II, Titolo III-bis) che ha ripreso, in toto, i contenuti del D.Lgs. n. 59/2005 (già abrogato dal D.Lgs. 128/2010).
Il 13 marzo 2013 è stato emanato il DPR n. 59/2013 che, oltre a regolamentare e semplificare gli adempimenti in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, obbliga gli stabilimenti, in cui sono presenti attività ad emissioni scarsamente rilevanti, all'adozione delle autorizzazioni di carattere generale riportate in Allegato I al DPR n. 59/2013 stesso.

Il DPR n. 74/2013 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
Il Decreto ministeriale n. 186/2017 disciplina invece l’importante ambito dei requisiti, procedure e competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide. Il provvedimento individua le classi di prestazione emissiva dei generatori di calore per il rilascio della certificazione ambientale (in base al numero di stelle) e prevede che il produttore richieda ad un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale dell'impianto.

Infine il Decreto Legislativo n. 81/2018, in recepimento della direttiva 2016/2284/UE (direttiva NEC – National Emission Ceilings), stabilisce i nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, ovvero biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2,5).

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Ultimo aggiornamento

06-12-2022 11:36

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