Ultimo aggiornamento
16-09-2022 09:11Il recupero energetico, anche se non prioritario rispetto a quello di materia, è stato indicato come necessario dalla normativa europea e nazionale, ai fini dell'attuazione di un sistema sostenibile di gestione dei rifiuti, in quanto consente il risparmio di combustibili fossili e riduce il quantitativo di rifiuti da avviare in discarica.
La gestione integrata dei rifiuti, infatti, prevede il ricorso alla discarica solo come forma residuale di smaltimento, per quei rifiuti per i quali non sia più possibile un ulteriore recupero.
L'attività di recupero energetico si concretizza in:
- “utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”, includendo in tali attività l'utilizzo dei rifiuti come combustibile normale o accessorio in impianti industriali volti alla produzione di energia o di materiali (utilizzo di Combustibile da Rifiuti “CDR” presso centrali elettriche o cementifici, di scarti legnosi e vegetali presso impianti a biomasse, di fanghi e altre frazioni organiche presso digestori anaerobici, etc.);
- “incenerimento a terra”, ovvero in specifici impianti di incenerimento dove l’eliminazione del rifiuto tramite combustione, è associata al recupero di energia (termica ed elettrica).
Entrambe le opzioni contribuiscono ad un positivo bilancio energetico ed ambientale rispetto allo smaltimento diretto in discarica.
Gli inceneritori e il recupero energetico
La Direttiva Europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (revisione delle Direttive Quadro sui rifiuti che si sono susseguite negli anni e da cui derivano le normative nazionali in vigore), ridefinisce il concetto di incenerimento, in quanto nell’operazione di recupero R1 “utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia”, potranno essere ricompresi anche gli inceneritori per rifiuti urbani nel caso in cui la loro efficienza energetica raggiunga il valore indicato nella medesima norma.