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Pneumatici fuori uso

Che cosa sono gli Pneumatici fuori uso?

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In base all’Elenco Europeo dei rifiuti con il codice CER 16 01 03 sono individuati gli pneumatici fuori uso o danneggiati di veicoli quali automobili, autobus, veicoli utilitari, macchine di cantiere, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori.

Nella riformulazione dei codici rifiuto, (vedi l’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ), lo "pneumatico usato" viene sostituito dalla nuova denominazione "pneumatico fuori uso", restando invariato il CER in 160103. Viene così a crearsi una nuova e diversa classificazione degli pneumatici suddivisa in:

  • pneumatici fuori uso - considerati rifiuto a tutti gli effetti, destinati ad attività di recupero (Punto 10.2 del  DM 05/02/1998 e ss.mm.ii.) o di smaltimento;
  • pneumatici usati - ossia, i c.d. "ricostruibili" se destinati ad un’attività di ricopertura.

Sono altresì non considerati rifiuto, ma beni usati, gli pneumatici usati che sono in condizioni buone e che vengono di nuovo impiegati per lo scopo originario, cioè il riutilizzo diretto nelle forme previste dalla normativa tecnica di settore e da quella relativa alla circolazione stradale.

Lo pneumatico usato è quindi uno pneumatico che, anche se usurato, è ancora idoneo al suo utilizzo e pertanto, salvo il caso di abbandono, non è rifiuto.

Va tuttavia osservato che gli pneumatici schiacciati o pressati sono da considerarsi come danneggiati e quindi alla stregua di rifiuti, indipendentemente dalla profondità del loro profilo. Infine anche gli pneumatici triturati sono considerati rifiuti.

Quali sono le norme di riferimento?

Il  D.lgs. 152/2006 all’articolo 228 stabilisce determinati obblighi per la gestione dei pneumatici fuori uso. Facendo riferimento al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, nonché ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 D.lgs. 152/06) e di prevenzione nella produzione degli stessi (art.180), al fine di ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione, si istituisce l’obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.
I soggetti coinvolti sono tenuti ad ottemperare a questo obbligo a seguito dell’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (D.M. 11 aprile 2011, n. 82).
Per far fronte agli oneri di tale obbligo il D.lgs. 152/06 prevede che in tutte le fasi della commercializzazione degli pneumatici sia indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali.

Secondo la disciplina prevista dal D.M. 11 aprile 2011, n. 82, per PFU si intendono “gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”. La citata norma definisce anche la figura del “generatore di PFU” come “la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, genera PFU”.
In concreto tale figura è riconducibile al soggetto che effettua a titolo professionale la sostituzione degli pneumatici (gommista).
Pertanto alla luce della normativa generale sui rifiuti e di settore, la gestione degli pneumatici fuori uso è a carico del gommista, che effettua anche l’attività di riparazione, sostituzione e montaggio degli PFU generati da tale attività imprenditoriale.
Spetta poi al gommista valutare se lo pneumatico possa essere destinato alla ricostruzione, senza assumere la qualifica di rifiuto, oppure debba essere considerato PFU (e come tale rifiuto speciale non pericoloso) da avviare a recupero/smaltimento affidandolo al Servizio nazionale di riferimento. Ne consegue che, sia la valutazione sulla possibile ricostruzione, sia l’affidamento al Servizio nazionale per il recupero/smaltimento non competono al privato cittadino, in quanto tali attività devono essere esercitate nell’ambito di un’attività imprenditoriale.

A livello regionale, la Regione Veneto ha emanato la DGRV n. 243 del 9 Febbraio 2010 recante “Indirizzi e modalità operative per il corretto utilizzo di pneumatici usati nelle pratiche agricole come stabilito dal D. Lgs. 152/2006 art. 183, comma 1, lettera p)”. La delibera prevede la stesura di un documento di autocertificazione da parte delle aziende agricole che utilizzano gli pneumatici fuori uso per ancorare i teli di copertura di silos orizzontali e garantire al trinciato di mais stoccato un'adeguata maturazione e conservazione. Tale documento deve contenere le seguenti informazioni:

  1. numero di pneumatici prodotti dall'impresa agricola presenti all'interno della stessa azienda alla data 30 Luglio 2009 e utilizzati nelle pratiche agricole;
  2. provenienza di origine aziendale;
  3. presenza di eventuali pneumatici non originati dall'azienda agricola.

Per quanto concerne il settore agricolo, la stessa delibera prevede per il futuro le seguenti regole di gestione dei pneumatici fuori uso:

  1. oltre a quelli già presenti in azienda si potranno utilizzare solamente gli pneumatici in disuso dei propri mezzi aziendali;
  2. non si potranno acquisire pneumatici fuori uso prodotti da terzi;
  3. gli pneumatici fuori uso, nell'attesa di essere adoperati all'interno dell’azienda agricola, dovranno essere custoditi in una platea pavimentata, accatastati e coperti;
  4. al fine di contenere la prolificazione della zanzara tigre gli pneumatici fuori uso dovranno inoltre essere trattati con insetticidi e dovrà essere limitato il ristagno d’acqua nella zona circostante;
  5. una volta cessato l’uso degli pneumatici fuori uso dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento ad aziende autorizzate.

Come gestirli?

Per limitare la produzione di pneumatici fuori uso e assicurare una gestione ecocompatibile dei flussi di pneumatici fuori uso generati è necessario:

  • ottimizzare, attraverso una corretta manutenzione, la durata media d’impiego con la conseguente riduzione della produzione di rifiuti;
  • avviare alla ricostruzione gli pneumatici ricostruibili;
  • massimizzare il recupero di materia o energetico degli pneumatici fuori uso generati.

L’Unione Europea già dal 1993 aveva inserito gli pneumatici fuori uso tra i flussi di rifiuti prioritari e da ultimo, la Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, include gli pneumatici tra i rifiuti per i quali devono essere stabiliti dei criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.
Per quanto concerne lo smaltimento il D.lgs. 36/03, all’art. 6 c. 1 lettera o), specifica che non possono essere ammessi in discarica gli pneumatici interi (esclusi quelli usati specificatamente come materiale di ingegneria per garantire la funzionalità della discarica) e gli pneumatici fuori uso triturati. Possono invece essere smaltiti in discarica gli pneumatici per biciclette e quelli con diametro superiore a 1,4 m.

Particolarità

In base all’articolo 228 del D.lgs. 152/06 che prevede l’obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di un quantitativo di PFU pari in peso a quanto immesso nel mercato del ricambio l'anno solare, è stato costituito il consorzio Ecopneus.
Si tratta di una società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), creata dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia.

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