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Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE

Che cosa sono i RAEE?

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Con la sigla RAEE si indicano i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (in inglese e-waste derivante dall'acronimo di Waste of Electric and Electronic equipment-WEEE) ossia ciò che rimane di apparecchiature che per un corretto funzionamento hanno avuto bisogno di correnti elettriche o di campi elettromagnetici e che sono state progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua. Queste apparecchiature dette anche AEE, incluse tutte le componenti e i materiali di consumo che ne costituiscono parte integrante, diventano rifiuti quando soddisfano alla definizione di rifiuto del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. fondata sul concetto del “disfarsi”.

I RAEE si dividono in domestici e professionali a seconda che siano originati da nuclei domestici o da attività commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo.

La disciplina giuridica che regola la gestione di questa particolare tipologia di rifiuti deriva dal recepimento delle direttive comunitarie di settore e per i prossimi anni (fino al 14 agosto 2018) ricadono nell'ambito di applicazione delle stesse le seguenti 10 categorie di AEE e conseguentemente di RAEE:

  • GRANDI ELETTRODOMESTICI (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, apparecchi elettrici di riscaldamento/condizionamento);
  • PICCOLI ELETTRODOMESTICI ( frullatori, apparecchiature per la pulizia, macchine per lavorazioni tessili, apparecchiature per misurare il tempo);
  • APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI (computer, stampanti, copiatrici, telefoni e altre apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni);
  • APPARECCHIATURE DI CONSUMO (videocamere, videoregistratori e strumenti musicali);
  • APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE;
  • STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (trapani, seghe, strumenti per avvitare, inchiodare, verniciare, attrezzi per attività di giardinaggio, etc);
  • GIOCATTOLI ED APPARECCHIATURE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO (console, videogiochi, apparecchiature sportive, etc.);
  • DISPOSITIVI MEDICI  (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infetti);
  • STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO;
  • DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

Quali sono le norme di riferimento?

Al fine di promuovere il recupero dei RAEE e ridurne la quantità e la pericolosità, tali rifiuti sono stati oggetto di una normativa specifica: prima la direttiva europea 2002/96/CE, introdotta nell'ordinamento italiano con il D.lgs. 151/05 ed oggi la direttiva 2012/19/UE recepita con D.Lgs. 49/2014, che introduce diverse novità tra cui l'inserimento dei pannelli fotovoltaici tra i RAEE e il ritiro "uno contro zero" dei RAEE di piccolissime dimensioni presso i distributori che presentano determinate caratteristiche.

Dal 15 agosto 2018 è in vigore la nuova “categorizzazione” degli AEE prevista dalla Direttiva Europea 2012/19/CE e dal D. Lgs. 49/2014. Approfodisci

Quali sono i ruoli dei diversi soggetti nella gestione dei RAEE?

La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse. Nel rispetto di questa priorità diversi sono i ruoli in capo ai diversi soggetti coinvolti nel sistema RAEE in base anche alla suddivisione tra domestici e professionali.

I RAEE domestici sono gestiti come rifiuti urbani: in particolare il Comune provvede alla loro raccolta mettendo a disposizione il centro di raccolta comunale e il sistema multi-consortile, istituito dai produttori, si occupa del successivo trasporto e recupero. La distribuzione ha il compito di organizzare un servizio di ritiro gratuito dei RAEE consegnati dai consumatori al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura analoga o anche senza acquisto nel caso sussistano le condizioni dell"uno contro zero". Sui consumatori grava l'obbligo del corretto conferimento dei RAEE ai centri di raccolta/servizio pubblico o al distributore all'atto di acquisto di una nuova apparecchiatura.

Per i RAEE professionali vige invece un duplice sistema:

  • RAEE storici (immessi nel mercato prima del 31 dicembre 2010) che non sono sostituiti da una nuova apparecchiatura equivalente e adibita alla stessa funzione: è il detentore a doversi fare onere delle operazioni di trattamento;
  • RAEE non storici e RAEE storici che il detentore sostituisce con nuove apparecchiature equivalenti e adibite alle stesse funzioni: è il produttore a doversi far carico delle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento. Il produttore è libero di adempiere a tali obblighi individualmente o aderendo a un sistema collettivo.

Per approfondimenti clicca consulta il sito web del Centro Coordinamento Raee.

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