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Rifiuti contenenti Amianto

Che cosa sono i Rifiuti contenenti Amianto?

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L’amianto è presente nelle miniere dismesse, negli stabilimenti (ora dismessi) attivi nella produzione di materiali contenenti amianto, nelle costruzioni edili (come ad es. amianto spruzzato o lastre di cemento-amianto per coperture) e negli impianti industriali dove spesso è stato utilizzato come coibentante di tubi e serbatoi. In passato, data la sua versatilità ed economicità, è stato largamente usato nell’edilizia, nell’industria e anche nella produzione di materiali di consumo.
I rifiuti contenenti amianto sono definiti come i “Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d’uso e che possa disperdere fibre dì amianto nell’ambiente…” ( Legge 27 marzo 1992, n. 257).
Tali rifiuti sono distinti in funzione dello stato fisico e della minore o maggiore capacità di disperdere fibre di amianto nell’ambiente, e precisamente in:

  • amianto in matrice friabile
  • amianto in matrice compatta.

I codici CER che identificano i rifiuti, tutti pericolosi, contenenti amianto sono i seguenti:

Categoria e/o attività generatrice di rifiutiR.C.A. (Rifiuti contenenti amianto)Codice CER
Materiali da costruzioneMateriali edili contenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi17 06 05*
Attrezzature e mezzi di protezione individualeDispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto15 02 02*
FreniMateriali d´attrito16 01 11*
Materiali isolantiPannelli contenenti amianto, Coppelle contenenti amianto, Carte e cartoni, Tessili in amianto, Materiali spruzzati, Stucchi, smalti, bitumi, colle, Guarnizioni, Altri materiali isolanti contenenti Amianto17 06 01*
Contenitori a pressioneContenitori a pressione contenenti amianto15 01 11*
Apparecchiature fuoriuso contenenti amiantoApparecchiature fuori uso contenenti amianto16 02 12*
Rifiuti da fabbricazione di amianto cementoMateriali incoerenti contenenti amianto da bonifiche anche di impianti produttivi dimessi: Polverini, Fanghi, Spazzatura, Stridi, Spezzoni10 13 09*
Rifiuti da processi chimici da alogeniRifiuti da processi elettrolitici contenenti amianto06 07 01*
Rifiuti di processi chimici inorganiciRifiuti dalla lavorazione dell´amianto06 13 04*
Materiali ottenuti da trattamentiMateriali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0.619 03 06*
Materiali ottenuti da trattamentiMateriali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio maggiore/uguale a 0.619 03 04*

Quali sono le norme di riferimento?

Normativa statale

La norma di riferimento per l’amianto e i rifiuti di amianto è la Legge 257 del 27 marzo 1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” che di fatto vieta l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto a decorrere dal 28 aprile 1994.
Tra i punti salienti della Legge 257/1992 vi sono la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Questa normativa non ha avuto tuttavia una vera e propria attuazione se non fino all’emanazione del DPR 8 agosto 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” e soprattutto del D.Lvo 22 del 5 febbraio 1997 che all’art. 18 comma 2 lettera b) ha assegnato come competenza dello Stato la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e prodotti contenenti amianto.
Nel 2003 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ha successivamente emanato il DM 18 marzo 2003, n. 101 concernente il “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”.
Il provvedimento dispone che le regioni e le province autonome debbano procedere all'effettuazione della mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto (anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257) finalizzata alla realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza.

Normativa Regionale

Le norme regionali in materia derivano direttamente dalle norme nazionali relative ai rifiuti e dalla Legge 257/92 (dismissione dell'amianto) e decreti collegati.
In particolare ogni Regione ha elaborato un proprio Piano Regionale Amianto che, tra l'altro, valuta il quantitativo di rifiuti di amianto presenti sul territorio, individua le tipologie, il numero e localizzazione degli impianti di smaltimento.
La Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale Amianto con Delibera 5455 del 3 dicembre 1996.

La DGRV 1690 del 2/06/2002, prima in Italia, con l’obbiettivo di garantire il contenimento dei costi a carico dei soggetti interessati, ha regolato, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenzione dall’esposizione all’amianto, la rimozione di piccole quantità effettuata direttamente da privati cittadini di manufatti costituiti da MCA di piccole dimensioni (inferiori a 75mq e di peso complessivo non superiore 1000 kg) provenienti esclusivamente da insediamenti civili.

Con DGRV n. 265 del 15 marzo 2011 sono state successivamente definite “Linee interpretative Regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08)”, che prevede forme semplificate di comunicazione all’organo di vigilanza nei casi di esposizioni sporadiche di debole intensità, cosiddette “ESEDI”, che riguardano attività lavorative quali, ad es. meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti e muratori che possono trovarsi nella condizione di entrare a contatto con materiali contenenti amianto e che non sono in possesso dei requisiti tecnici/amministrativi previsti dalla normativa vigente per la loro corretta manipolazione e messa in sicurezza (ad es. l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/06, art 256, c. 1 del D.Lgs. 81/08).

Come gestirli?

I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti unicamente in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, oppure in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER 170605* (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento (stabilizzazione-solidificazione in matrici stabili e non reattive, incapsulamento, trattamento con modificazione della struttura cristallina), finalizzati al contenimento del potenziale inquinante.

Le Amministrazioni Comunali possono attivare o proseguire il servizio di “microraccolta”, attraverso il proprio gestore del servizio dei rifiuti urbani o altro soggetto professionale individuato cui i privati cittadini possono conferire manufatti costituiti da MCA di piccole dimensioni (inferiori a 75mq e di peso complessivo non superiore 1000 kg), provenienti esclusivamente da insediamenti civili.

Microraccolta

Per quanto riguarda la cosiddetta “microraccolta” di rifiuti contenenti amianto, alle disposizioni contenute nella DGRV n. 1690 del 28/06/2002, ha fatto seguito la DGRV n. 265 del 15 marzo 2011, riguardante l’applicazione di “Linee interpretative Regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08)”.

La DGRV 265/2011 regolamenta esclusivamente le attività lavorative che possono comportare l’esposizione dei lavoratori all’amianto, mentre il cittadino che si trovasse nella necessità di rimuovere dei MCA dalla propria abitazione, deve rivolgersi ad una ditta specializzata o, nel caso di limitati quantitativi di coperture o manufatti in matrice cemento amianto (inferiori a 75mq e di peso complessivo non superiore 1000 kg), procedere secondo le indicazioni della DGRV 1690/2002.
La DGR 1690/02, infatti, prima in Italia a dettare modalità operative in tal senso, ha regolato, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenzione dall’esposizione all’amianto, la rimozione effettuata direttamente da privati cittadini di manufatti costituiti da MCA di piccole dimensioni provenienti esclusivamente da insediamenti civili, garantendo, nel contempo, il contenimento dei costi a carico dei soggetti interessati.
In proposito è da evidenziare che nei territori in cui il servizio di “microraccolta” è carente è stato riscontrato da parte degli organi di vigilanza ed in particolare di ARPAV un tasso di abbandoni di RCA frammisti ai rifiuti inerti superiore a quello di zone maggiormente servite da sistemi di microrimozione che prevedano la collaborazione dei cittadini. Tali circostanze indicano che la carenza del servizio di microrimozione aumenta il rischio per la salute della popolazione causato dall’abbandono di rifiuti e alla conseguente possibile dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente, oltre all’inevitabile ricaduta sulla Pubblica Amministrazione in termini economici dovuta alle necessarie azioni di bonifica e smaltimento dei RCA raccolti sul territorio.

La DGRV 265/2011 si rivolge alla sorveglianza delle attività lavorative che possono comportare l’esposizione dei lavoratori all’amianto, in particolare, prevede forme semplificate di comunicazione all’organo di vigilanza nei casi di esposizioni sporadiche di debole intensità, cosiddette “ESEDI” (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08), che riguardano attività lavorative quali, ad es. meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti e muratori che possono trovarsi nella condizione di entrare a contatto con materiali contenenti amianto e che non sono in possesso dei requisiti tecnici/amministrativi previsti dalla normativa vigente per la loro corretta manipolazione e messa in sicurezza (ad es. l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/06, art 256, c. 1 del D.Lgs. 81/08).
La DGRV 265/2011, recepisce gli “Orientamenti pratici per la determinazione della Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto” emanati dalla Commissione Consultiva Permanente (Art. 6 del D.Lgs 81/08) secondo i quali si definiscono ESEDI le seguenti attività:

  1. brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
  2. rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
  3. incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
  4. sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

La durata dell’intervento comprensiva di pulizia del sito, messa in sicurezza dei rifiuti e decontaminazione dell’operatore non può superare le 60 ore anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese.

La DGRV 1690/2002, diversamente dalla DGRV 265/2011, si poneva la finalità, prima dell’aggiornamento della normativa avvenuta con il D.Lgs. 81/08 s.m.i, di omogeneizzare le attività di vigilanza dello SPISAL e snellire le procedure di controllo nei casi in cui la natura e le quantità dei materiali contenenti amianto facevano ritenere che, con le opportune precauzioni, i rischi per la salute delle persone e per la tutela dell’ambiente fossero contenuti. In sostanza, tale provvedimento definiva quelle attività che, prima del D.Lgs. 81/08, potevano considerarsi esposizioni sporadiche di debole intensità e tra queste annoverava anche la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto effettuata da privati cittadini, purché si trattasse di insediamenti civili e che chi operava fosse adeguatamente formato riguardo ai rischi e alle modalità di rimozione, utilizzando adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Pertanto la DGRV 1690/2002, è stata, di fatto, sostituita dalla più recente DGRV 265/11, esclusivamente per le parti che riguardano le attività di gestione dei RCA e/o MCA, svolte da impresa specializzata (punto 4 allegato A), mantenendo sostanzialmente ancora valido quanto in essa contenuto relativamente alla disciplina delle attività di “microraccolta” effettuata dal singolo cittadino, fermo restando il principio che il medesimo, proprietario dei manufatti, possa svolgere esclusivamente le attività [già] definite ESEDI (art. 249, comma 2 D.Lgs. 81/2008) dalla normativa per la sorveglianza sulle attività lavorative.
L’attività di “microraccolta” effettuata dal cittadino dovrà quindi consistere in un singolo intervento, “una tantum”, nel rispetto delle misure igieniche stabilite dall’art. 252 del D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alla formazione ricevuta adeguata all’attività svolta [(art. 37 del D.Lgs 81/08)].

Particolarità

Per altre informazioni, consulta la pubblicazione A proposito di … amianto", oppure contatta l'Unità Operativa Centro Regionale Amianto.

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