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Risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità

Gazzetta ufficiale n. C 010 del 16/01/1990 PAG. 0001 - 0002

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (90/C 10/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RAMMENTANDO la risoluzione del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione (1), nella quale aveva dichiarato che la nuova strategia avrebbe dovuto essere integrata con una politica di valutazione della conformità; RAMMENTANDO gli obiettivi dell'Atto unico, compreso il rafforzamento della coesione economica e sociale; SOTTOLINEA l'importanza di un approccio globale in questo settore, approccio presentato dalla Commissione nella sua comunicazione del 24 luglio 1989 (1), inteso a creare le condizioni necessarie per la realizzazione del principio del riconoscimento reciproco delle prove di conformità, sia nel settore regolamentare che in quello non regolamentare; PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE gli orientamenti fondamentali di questo approccio; ADOTTA i seguenti principi direttivi per una politica europea in materia di valutazione della conformità; - nella legislazione comunitaria deve essere garantito un approccio coerente mediante la definizione dei moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, nonché dei criteri relativi alla loro utilizzazione, alla designazione e notificazione di organismi che devono intervenire in queste procedure e all'utilizzazione del marchio CE; -l'applicazione generalizzata delle norme europee relative alla garanzia della qualità (EN 29000) e ai requisiti cui devono rispondere detti organismi (EN 45000), la creazione di sistemi di riconoscimento, il ricorso a tecniche di confronti incrociati debbono essere promossi in tutti gli Stati membri della Comunità e nella Comunità stessa; -la promozione di accordi di riconoscimento reciproco in materia di certificazione e di prove fra organismi che operano nel settore non regolamentare è essenziale per il completamento del mercato interno; la creazione di un'organizzazione per le prove e la certificazione a livello europeo, flessibile e non burocratica, con il ruolo essenziale di promuovere siffatti accordi, nonché di costituire la sede privilegiata per la loro elaborazione, dovrebbe contribuire in modo significativo al perseguimento di detto obiettivo; -le differenze di sviluppo che possono esistere nella Comunità e nei settori industriali per quanto concerne le infrastrutture di garanzia della qualità (in particolare sistemi di taratura e metrologia, laboratori di prove, organismi di certificazione e di ispezione, sistemi di riconoscimento) e che potrebbero compromettere il funzionamento del mercato interno debbono formare oggetto di studi affinché possa essere elaborato al più presto un programma di misure comunitarie, comprese le eventuali misure di bilancio; -nelle relazioni con i paesi terzi la Comunità si adopera a promuovere gli scambi internazionali concernenti i prodotti soggetti a regolamentazione, in particolare mediante la conclusione di accordi di riconoscimento reciproco, sulla base dell'articolo 113 del trattato conformemente al diritto comunitario e agli obblighi internazionali della Comunità, assicurandosi in quest'ultimo caso che: - la competenza degli organismi di paesi terzi reggiunga e mantenga lo stesso livello richiesto per i loro omologhi comunitari; -il regime del riconoscimento reciproco sia limitato ai rapporti, ai certificati e ai marchi direttamente eseguiti e rilasciati dagli organismi designati negli accordi; -qualora la Comunità desideri veder riconosciuti i propri organismi, gli accordi instaurino una situazione equilibrata, per quanto concerne i benefici derivanti per le parti per tutte le questioni attinenti alla valutazione della conformità dei prodotti considerati. La Commissione è invitata a presentare appena possibile al Consiglio raccomandazioni su mandati di negoziato dettagliati in applicazione dell'articolo 113 del trattato. Il Consiglio invita inoltre la Commissione a preparare le misure necessarie per l'effettiva attuazione della presente risoluzione. (1) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

(2) GU n. C 231 dell'8. 9. 1989, pag, 3, eGU n. C 267 del 19. 10. 1989, pag. 3.

Ultimo aggiornamento

28-10-2022 10:16

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