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End Of Waste

Economia circolare

Per lo sviluppo dell’economia circolare il riciclo è un’attività fondamentale perché significa concretamente trasformare un rifiuto in risorsa, sostituendo alcune materie prime con materie seconde.
In quest’ottica parliamo di End of Waste (EoW), ovvero della cessazione della qualifica di rifiuto, quando il rifiuto, sottoposto ad una procedura di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.

Il rifiuto diventa nuova risorsa solo se soddisfa quattro condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La nozione di End of Waste nasce in ambito comunitario con la direttiva quadro in materia di rifiuti 2008/98/CE, che lo definisce tale nel momento in cui soddisfi le quattro condizioni sopra indicate stabilite dall’art. 6 della stessa.

Parere caso per caso

La Legge 108 del 29 luglio 2021 ha introdotto un parere obbligatorio e vincolante delle Agenzie Ambientali territorialmente competenti nei procedimenti autorizzativi degli impianti di recupero rifiuti alla realizzazione di un processo EoW.

Pertanto in Veneto la ditta che intende produrre un EoW, dovrà sottoporre ad Arpav una relazione in base alla quale l’Agenzia valuterà l’idoneità ad effettuarlo e il parere verrà inserito nel documento autorizzativo a cura dell’Autorità competente.

In circa due anni e mezzo (2021- settembre 2023) Arpav ha rilasciato 230 pareri e circa 69 sono in elaborazione, mentre nuove istanze continuano ad arrivare. La maggior parte dei pareri rilasciati ha interessato le matrici inerti, metalli, plastica, industria chimica e compost.

Enti autorizzanti e ditte documentazione

In questo contesto, la struttura Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti di Arpav, al fine di uniformare le procedure a livello regionale e velocizzare il rilascio dei pareri, ha individuato gli elementi utili alla realizzazione di un sistema comune ed omogeneo per la valutazione istruttoria ai fini del rilascio del parere "caso per caso" di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Per gli Enti autorizzanti è stata realizzata e condivisa una check list con la documentazione minima da fornire ad Arpav mentre per le Ditte è stato redatto e condiviso un format con tutte le informazioni necessarie per il rilascio del parere EoW caso per caso.

Inoltre, vengono messi a disposizione i criteri di cessazione della qualifica per alcune tipologie di rifiuto al fine di garantire omogeneità a livello regionale.

Il parere “caso per caso” non è dovuto nelle seguenti casistiche:

  • laddove siano stati emanati Regolamenti comunitari o Decreti Ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto
  • nelle procedure semplificate
  • nelle attività di preparazione per il riutilizzo o sole attività di recupero R12 e/o R13
  • nel caso in cui si tratti di semilavorati, sottoprodotti e rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero
  • nelle campagne mobili
  • nelle procedure di bonifica.

Documentazione di supporto

  • Linee Guida SNPA 41/2022: capitolo 4
  • procedura di richiesta Parere "caso per caso":
    - per gli Enti autorizzanti: check list relativa alla documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione o di modifica dell’autorizzazione relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto. Documento che supporta le autorità competenti nella fase preliminare di valutazione della completezza dell'istanza presentata e renderla quindi procedibile
    - per le Ditte: format da compilare e presentare per la richiesta di rilascio del parere relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto. Tale documento permette una compilazione digitale guidata dei contenuti previsti dalla Tab. 4.1 della Linea Guida SNPA al fine di omogeneizzare e semplificare l'attività istruttoria
    - per le Ditte: fac-simile di Dichiarazione di Conformità riportante i contenuti minimi richiesti da LG SNPA 41/2022. La Ditta potrà integrare il modello fornito con ulteriori informazioni  e/o adattare la formattazione del documento. 

Criteri di cessazione EoW caso per caso

Di seguito sono riportati i criteri di cessazione EoW caso per caso per alcune tipologie di rifiuti elaborati sulla base dei pareri già rilasciati e grazie ad un'attività di omogeneizzazione degli standard prestazionali ed ambientali.

Per tali EoW standard, le condizioni dell'esistenza dell'utilizzo specifico e di un mercato, essendo già state verificate, non sono esplicitate nelle schede. Pertanto i format scaricabili contengono solo i criteri dettagliati a), b) e c).

Qualora una ditta intendesse aderire ad una di queste schede sarà soggetta ad un iter istruttorio semplificato che prevederà la verifica del Sistema di Gestione (criterio dettagliato d) e della dichiarazione di conformità (criterio dettagliato e) compilando il seguente modello semplificato di relazione tecnica.

MATRICE

PRODOTTO

ID SCHEDA

Inerti

Sabbia

I1_rev02

Inerti

Materiale drenante

I2_rev02

Inerti

Materiali Geotecnici discarica - Drenanti

I3_rev01

Inerti

Materiali Geotecnici discarica - Coperture/Piste

I4_rev01

Inerti

Terra

I5_rev01

Metalli

Piombo

Pb_rev01

Metalli

Stagno

Sn_rev01

Metalli

Zinco

Zn_rev01

Plastica

Polivinilcloruro da riciclo contenitori per liquidi

Pvc1_rev01

Plastica

Polivinilcloruro plastificato da riciclo residui industriali_materiali

Pvc2_rev01

Plastica

Polivinilcloruro rigido da riciclo residui industriali_manufatti rigidi

Pvc3_rev01

Plastica

Polipropilene

Pp_rev01

Plastica

Polietilene

Pe_rev01

Plastica

Polietilentereftalato in scaglia per produzione fibre

Pet1_rev01

Plastica

Polietilentereftalato in scaglia per produzione corpi cavi

Pet2_rev01

Plastica

Polietilentereftalato in scaglia per produzione lastre e foglie

Pet3_rev01

Normativa

Approfondimento

L’End of Waste (EoW), ovvero la cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro (Dir. 2008/98/CE del 19 novembre 2008), come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è divenuto un prodotto.

Nel recepire la direttiva 2008/98, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 184-ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto”.

Il D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell’art. 184-ter del d.lgs 152/06 introducendo nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/06, “un parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.”

Il comma 3 nello specifico dispone che in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, ovvero mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzativi, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
b) processi e tecniche di trattamento consentiti
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

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Ultimo aggiornamento

26-03-2024 11:57

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